L’Organo di controllo delle Assicurazioni, con tale regolamento, mira ad arginare due falle: diminuire il costo eccessivo delle polizze abbinate ai mutui ed evitare che la sottoscrizione delle stesse possa essere vincolante ai fini dell’ erogazione del finanziamento.
In realta` sembra esserci ancora qualche “buco” sulle nuove norme, in quanto se e` vero che, come l’Isvap ha deciso, non le Banche ma gli eredi saranno beneficiari del contratto di assicurazione sottoscritto dal mutuatario, e` altrettanto certo che, in caso di decesso dello stesso, gli eredi, nella maggior parte dei casi, utilizzeranno il capitale residuo per sanare il debito e questo rende gli Istituti eroganti ancora i veri e propri beneficiari, anche se in modo indiretto.
Esaminando la seconda questione, se l’ assicurazione abbinata al mutuo costituisce un accessorio, ne deriva che essa non puo` costituire un vincolo all’ottenimento del finanziamento stesso, ma se analizziamo quanto recita il decreto sulle liberalizzazioni in tal senso, ci accorgiamo che le Banche sono semplicemente tenute a sottoporre al cliente almeno due diversi preventivi di polizza.
Cosa vuol dire cio`? Semplice: gli Istituti di credito continuano a condizionare tali tipologie di finanziamento alla sottoscrizione di un’ assicurazione, ovvero un derivato che consente loro di “legare” comunque di collegare indissolubilmente le due cose.