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Mutui: no alle sanzioni antitrust per le banche che non offrirono la portabilità attiva prima del 2008

Da Butred77

Il Consiglio di Stato, con sentenza nr. 9329/10 ha dichiarato l’illegittimità delle sanzioni effettuate dall’Antitrust alle banche che, di fatto, non hanno offerto ai clienti la portabilità attiva dei mutui fino ai primi mesi del 2008.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato infatti, sanzionava alcuni  Istituti bancari nel corso di un periodo compreso fra il mese di novembre del  2007 e quelli di febbraio-marzo del 2008, ravvisando che gli Istituti in questione avessero posto in essere pratiche commerciali scorrette in relazione alla materia della c.d. ‘portabilità dei mutui’ (in particolare: articolo 8 del d.l. 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii.).

Secondo il Consiglio di Stato, il non proporre da parte degli Istituti creditizi, la surroga attiva (nella logica dellac.d. ‘portabilità’ dei mutui) ma, la più onerosa soluzione della sostituzione del mutuo, non è da considerarsi una pratica commerciale scorretta, come sostenuto dall’Autorità Garante.

La responsabilità è da ascriversi all’incertezza del quadro normativo esistente in quel periodo che, non chiariva la totale gratuità dell’operazione di surroga per il cliente.

In effetti, l’originario disposto dell’articolo 8 del d.l. 7 del 2007 (decreto Bersani) vigente al tempo, si limitava a disciplinare il solo istituto  della portabilità c.d. ‘passiva’ e non  della portabilità c.d. ‘attiva’, il quale era stato di fatto introdotto solo successivamente – introducendo nell’ambito del richiamato art. 8 un nuovo comma 3-bis – con il divieto di imporre al cliente spese o commissioni per il perfezionamento della surroga attiva, omettendo peraltro di fornire una qualunque disciplina in ordine alla rilevantissima questione dell’accollo degli oneri notarili (questione che sarebbe stata risolta dal legislatore solo ad alcuni mesi di distanza, attraverso la legge di conversione del d.l. 29 novembre 2008, n.185).

“In definitiva, il fondamento logico è nel senso che l’esistenza di un quadro di incertezza normativa protrattosi durante l’intero periodo temporale interessato dall’indagine dell’Autorità (nonché, per ciò che attiene il profilo degli oneri notarili, anche per un considerevole periodo ulteriore) destituirebbe ex se di fondamento il giudizio relativo alla sussistenza di una condotta nel suo complesso ‘non diligente’ da parte dell’Autorità.

Conseguentemente, risulterebbe carente l’elemento soggettivo della violazione addebitata agli Istituti odiernamente appellati, in tal modo palesando l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati”.


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