Sulla gazzetta Ufficiale nr. 27 dello scorso 3 febbraio è stato pubblicato il decreto ministeriale nr. 256 del 17 dicembre 2010 “Regolamento recante la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali”.
Il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della gioventù, ha una dotazione complessiva pari a 4 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e potrà garantire fino al 50% del capitale richiesto con il mutuo ma con un limite massimo di 75 mila euro; con esso, si da attuazione alle finalità indicate dall’articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. ..
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l’acquisto dell’abitazione principale.
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
- età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
- un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprieta’ per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.
Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso.
La concessione delle garanzie avverrà in base alla priorità di presentazione delle richieste e sino all’esaurimento dei fondi previsti per l’annualità in corso.
Tale decreto entrerà in vigore il prossimo 18 febbraio.
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