a) negli appalti con committente privato questi risponde in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori eventuali (e l’appaltatore con il subappaltatore) per i premi dovuti: dal 10 febbraio 2012, per effetto delle modifiche intervenute sull’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 (D.L. n. 5/2012), la solidarietà non comprende le sanzioni civili. La solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto o, se vi sono subappalti, dopo due anni dalla cessazione degli stessi, come spiegato dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nella nota n. 7140/2012;
b) fino al 29 aprile 2012 si applica la solidarietà ex art. 35, comma 28, della legge n. 248/2006 che non è soggetta al termine decadenziale dei due anni, cosa che comporta l’applicazione della prescrizione quinquennale.
Il vincolo della responsabilità solidale tutela tutti i lavoratori sia autonomi che subordinati o “in nero”.
Circolare n. 54 dell’11 ottobre 2012