Nel caso di proprietà confinanti che si trovino ai limiti di zone disomogenee, ciascun proprietario può pretendere dal confinante il rispetto delle distanze previste per la zona in cui si trova l’edificio dello stesso confinante.
Le costruzioni sorgenti in una zona omogenea del territorio comunale, per la quale siano previste determinate distanze dai confini o dalle costruzioni sorgenti sui lotti vicini, saranno tenute a rispettare dette distanze, a prescindere dalla circostanza che il lotta finitimo (o la costruzione posta su di esso) sia ubicato in altra zona per cui vigano standard diversi.