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Nessuna responsabilità del fornitore di servizi nella pubblicazione di video offensivi

Da Roberto Romano

Nessuna responsabilità del fornitore di servizi nella pubblicazione di video offensiviCon la sentenza della Corte di Cassazione n. 5107 del 03 Febbraio 2014 si chiude definitivamente la vicenda originata dalla pubblicazione, nel novembre del 2006, su "Google Video" (servizio oggi "assorbito" da YouTube) di un filmato - poi  rimosso -  dove alcuni giovani prendevano in giro un coetaneo con sindrome di Down.
Tale vicenda, giunta in tribunale, aveva visto originariamente la condanna di tre funzionari di Google, ritenuti responsabili della diffusione di contenuti illeciti e poi, in secondo grado, il completo capovolgimento della decisione in sede di appello.La Corte di Cassazione ha da poco confermato la decisione della Corte d'Appello attraverso un accurato esame delle norme coinvolte nel caso di specie: la Suprema Corte ha evinto che nessuna di esse prevede che vi sia in capo al provider, sia esso anche un hosting provider, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito. Altresì, non sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi.La posizione di Google Italia è stata dunque assoggettata a quella di mero Internet host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video; video del cui contenuto solo essi restano gli esclusivi responsabili. Ne consegue che gli imputati non sono titolari di alcun trattamento e che gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento dal Codice Privacy.Un interessante approfondimento e le motivazioni complete sono disponibili sul sito Altalex.it.
(Fonte: Altalex)

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