Non può essere riconosciuto il risarcimento danni per forzato rilascio dell'immobile ad uso abitativo durante i lavori di riparazione dei danni da infiltrazioni , in mancanza di precisi e concreti elementi di prova in merito alla necessarietà dell'abbandono dell'immobile e alle condizioni di inabilità del medesimo
Tizio - cui, nel corso del giudizio, succedono gli eredi - cita in giudizio il Condominio Caio e le società esecutrici dei lavori di riparazione dei danni da infiltrazioni subìti dal suo immobile a seguito di lavori di riparazione alle tubature dell'impianto di riscaldamento condominiale, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito delle infiltrazioni e della cattiva esecuzione dei lavori di riparazione, tra i quali quello per il forzato rilascio dell'immobile per più di due anni, durante l'esecuzione dei lavori di riparazione.
In primo grado, il Tribunale accoglie integralmente la domanda di Tizio, riconoscendo anche una somma a titolo di risarcimento danni per mancato uso dell'immobile.
La sentenza viene impugnata, e la Corte d'Appello conferma parzialmente la sentenza di primo grado, non ritenendo fondata la domanda di garanzia per i danni da infiltrazioni e quella per l'abbandono e il mancato utilizzo dell'immobile.
La sentenza viene impugnata con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte osserva che manca una valida prova " sul carattere necessitato dell'abbandono e, con esso, sulle condizioni di inabilità dell'immobile ", aggiungendo che " dall'esclusione di una valida prova del carattere necessitato dell'abbandono deriva la conclusione della volontarietà della condotta dei danneggiati, la quale non potrebbe quindi giammai costituire fondamento per un diritto al risarcimento del danno a carico di altri, in virtù dei principi generali in materia ".
I Giudici di legittimità precisano che manca, altresì, la prova delle condizioni di inabitabilità dell'immobile tale da giustificare il suo forzato abbandono e che la Consulenza Tecnica d'Ufficio non descrive condizioni dell'immobile tali da causarne l'inabitabilità.
Per i motivi sopra citati la Corte di Cassazione - Sez. 3^ Civile - con la sentenza n. 22923 depositata il 13.12.2012 ha rigettato il ricorso principale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Roma, 26 dicembre 2012
Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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