http://www.dirittofamigliaeminori.it/ “E’ recentissima, dello scorso 7 marzo, una pronuncia del Tribunale di Caltanissetta che contrasta con altre sullo stesso argomento, ovvero il dovere di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti. I giudici hanno richiamato una precedente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20509/2010) affermando che l’obbligo di mantenimento spetta in primo luogo ai genitori, così che se uno dei due non voglia o non possa adempiere tocca all’altro fare fronte per intero alle esigenze dei figli, con tutte le proprie sostanze e le proprie capacità di lavoro. Pertanto, secondo questo orientamento, non ci si può rivolgere ai nonni se almeno uno dei genitori è in grado di mantenere i minori, e il loro obbligo sorge soltanto se nessuno dei due genitori è in grado di provvedere, per mancanza di sostanze nonchè di capacità lavorativa.”
La normativa in sostanza dice che i nonni hanno l’obbligo quando entrambi i genitori sono privi di mezzi. Con questa sentenza il giudice, io credo, ha voluto riferirsi, con l’intento di migliorarla, alla situazione non infrequente di madri separate o divorziate costrette far ricorso ai genitori per mantenere i figli. Non hanno un lavoro, o non guadagnano abbastanza, mentre i padri fanno il possibile per alleggerirsi dell’onere finanziario, ben contenti di trasferirlo ai nonni. La sentenza ribadisce che l’obbligo di mantenere i figli ricade interamente sul genitore abbiente. Ovviamente anche nel caso, più raro nelle statistiche, che bisognoso sia il papà. Come in quest’altra sentenza (2010), che trovo nel sito degli avvocati matrimonialisti (http://www.ami-avvocati.it/):
I nonni non devono mantenere il nipotino se il loro figlio viene meno all’obbligo stabilito in fase di separazione dalla moglie: un sostegno economico da parte dei nonni è previsto soltanto se entrambi i genitori dimostrano di non avere mezzi e beni per garantire al piccolo un mantenimento. È quanto ribadisce la Cassazione, rigettando il ricorso di una donna, laureata e proprietaria di ville, che pretendeva dagli ex suoceri un assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro figlio, il quale era sempre stato inadempiente all’obbligo di mantenere il piccolo. La Suprema Corte ha ricordato che «l’articolo 147 del codice civile impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli e che “tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche”. Dunque “solo in via sussidiaria, succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli”, che sussiste “non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi”.
Fin qui gli obblighi legali. Ma, a prescindere da essi, il fallimento dell’unione dei figli sempre ci rattrista e preoccupa, soprattutto per i nipoti, messi comunque in crisi e spesso strumentalizzati quando mamma e papà ( accade) peccano in civiltà e senso della misura anche nel concludere il rapporto. In questi casi disgraziati, noi nonne facciamo di tutto per attenuare i disagi, pronte anche a sostenere per quanto possiamo il genitore/figlio-a, specie se elemento “debole”. Lodevole e talvolta doveroso, oltre che espressione del nostro affetto… Ma persino quando dei nipoti ci occupiamo quasi a tempo pieno, non consentiamoci di assumere il ruolo dei genitori. Che, per quanto in crisi, tali rimangono e debbono far fronte ai loro doveri.
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