Nota di allarme, N° 1: il regime appronta i suoi mezzi repressivi contro l’uso libero di internet.

Creato il 07 agosto 2011 da Tnepd

Allarme N° 1 – Successivo

Proprio in questi giorni in cui si vanno preparando scenari di crisi, per la quale tutta la classe politica è chiamata a render conto, e quindi è più imperioso che mai il pieno esercizio da parte dei cittadini del diritto alla critica politica, garantita formalmente dall’art. 21 della Costituzione, il regime pensa di premunirsi bene, emanando la norma che segue, di cui veniamo adesso a conoscenza ed a cui diamo diffusione, affinché tutti gli internauti vi riflettano sopra e studino le opportune contromisure difensive. Non mi pare dubbio che sia un chiaro segnale di censura e di repressione, che si presta al massimo arbitrio ed è volto ad incutere terrore in semplici cittadini, che si avvalgono di internet per esprimere pensieri che un tempo sarebbero rimasti confinati dentro le pareti domestiche. CIVIUM LIBERTAS * * *

SENATO DELLA REPUBBLICA
Fonte.

Proposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733

50.0.100 (testo 3)

D’ALIA

Approvato

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecitecompiuta a mezzo internet)

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’interno e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”».

(Fonte) Links:
1. Legge sulla sicurezza in internet: regole generiche e vaghe mettono in pericolo la libertà di espressione sul web italiano.

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