E’ il principio sancito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 195, depositata il 9 gennaio 2014, nell’ambito di una vicenda in cui il Giudice di Pace aveva accolto un’opposizione all’esecuzione considerando inesistente il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione medesima.
In particolare, l’organo giudicante aveva ritenuto che, nella specie, al trasgressore delle norme del Codice stradale non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale; lo stesso non aveva considerato, tuttavia, che, in realtà, l’infrazione era stata contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli era stata anche consegnata copia del relativo verbale, che l’automobilista aveva ritirato, rifiutandosi però di firmare.
Foggia, 20 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo