Deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell’art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all’art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest’ultima. Ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell’ente medesimo.
Cassazione Civile, Sez. VI, 24 Novembre 2011, n. 24842
Teramo, 04 Dicembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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