Notificazioni e comunicazioni in materia civile

Da Rebecca63

È ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (piuttosto che, ai sensi degli art. 137 e seg. c.p.c, all’amministratore che ne ha la rappresentanza legale), anche a persona diversa dall’amministratore, purché nello stesso stabile si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo. Per invalidare tale tipo di notifica non è necessario contestare la qualità dichiarata dal consegnatario, atteso che tale qualità, considerata in sé e per sé, non è sufficiente a far ritenere validamente perfezionata la notificazione nei confronti del condominio fatta nello stabile condominiale: non è, infatti, sufficiente allo scopo la consegna dell’atto ad uno dei condomini, anche se “incaricato al ritiro” ed anche se “capace”, dovendo risultare, dalla relazione di notificazione ovvero altrimenti, lo stato dei luoghi come sopra descritti. In tal caso, l’onere della prova relativa non incombe al destinatario dell’atto, poiché dal tenore della relazione di notificazione non è desumibile “prima facie” la regolarità della notificazione destinata al condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, effettuata però presso lo stabile condominiale a persona diversa dall’amministratore (a differenza di quanto invece si avrebbe se, per esempio, dalla relata di notificazione risulti la consegna al “portiere” o ad altra persona incaricata presso un apposito “ufficio dell’amministratore” interno all’edificio condominiale): pertanto, è onere del notificante dimostrare che la notificazione, malgrado il tenore della relazione dell’ufficiale giudiziario, venga effettuata con le modalità richieste quando destinatario sia un condominio. In mancanza, la notificazione, destinata all’amministratore del condominio, ma fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, anche se qualificatosi come incaricato al ritiro, è da ritenersi nulla.

Cassazione Civile, Sez. I, 15.04.2011, n. 8754

Teramo, 04 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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