Novità Bonus ristrutturazione 2016: OK alle caldaie, No ai sanitari

Creato il 03 marzo 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Dall’Agenzia delle Entrate novità importanti (e non tutte condivisibili) riguardo il bonus ristrutturazione 2016 per sostituzione caldaie, sanitari e per il condominio minimo, di cui abbiamo parlato diffusamente in questo articolo. Chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione fiscale del 50% sull’imponibile IRPEF per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia.

Gli esperti del Fisco hanno diffuso la circolare 2 marzo 2016 n. 3 in cui rispondono a una serie di quesiti posti dai vari Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Ebbene, i temi di nostro interesse riguardano i seguenti quesiti:

1. La sostituzione della caldaia rientra negli interventi agevolabili con il bonus ristrutturazione 2016 e, quindi, consente l’accesso anche al bonus mobili?

2. La sostituzione di vasche e sanitari con altri modelli progettati per facilitarne l’uso ad anziani e disabili si configura come intervento rientrante in quelli ammessi alla detrazione fiscale del 50% per il recupero e la ristrutturazione edilizia?

Riguardo il primo quesito, le Entrate rispondono positivamente. Secondo l’Agenzia, infatti, la sostituzione di una caldaia con altro modello più efficiente, che garantisca una maggiore efficienza energetica rispetto alla situazione preesistente si configura come intervento di manutenzione straordinaria e, in quanto tale, rientra tra i lavori ammessi al bonus ristrutturazione 2016. Non solo, da questo fatto discende che il beneficiario potrà anche richiedere il bonus sugli arredi collegato.

Su questa interpretazione delle Entrate esprime più di una perplessità Fabio Fusano, consulente esperto in pratiche per la riqualificazione energetica, titolare dello studio Biz Consulting e autore dell’ebook best seller Le Detrazioni fiscali sulla casa 2016: prontuario operativo su risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie.

Secondo l’esperto, infatti, la situazione non è così lineare e non è improbabile una prossima marcia indietro dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, in collaborazione con Ediltecnico, Fusano sta realizzando dei brevi video di chiarimento che saranno pubblicati a breve su queste pagine per spiegare nel dettaglio i dubbi sulla reale applicazione di questa misura. Per saperne di più continuate a seguirci anche sulla nostra Pagina Facebook ufficiale.

Meno problematica è, invece, la questione del secondo quesito. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non si possa mai considerare manutenzione straordinaria l’intervento mirato alla sola sostituzione dei sanitari del bagno, vasche e docce comprese. Nemmeno se vengono installati dei modelli con apertura laterale o con ingressi facilitati per i disabili e gli anziani.

L’ipotesi che, in questi casi, si possa attribuire al lavoro eseguito la notazione di “abbattimento delle barriere architettoniche”, non è ritenuta ammissibile dagli esperti del Fisco che, pertanto, hanno chiarito come non sia possibile portare in detrazione tali lavori. Fa ovviamente eccezione il caso in cui la sostituzione dei sanitari sia accompagnata da ulteriori lavori di ristrutturazione, come la sostituzione degli impianti idraulici. In questi casi, infatti, i lavori di maggiore entità “assorbono” quelli ordinari, facendoli rientrare tra le spese ammissibili al bonus per le ristrutturazioni edilizie.

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