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Novità rateazione avvisi bonari ed atti di accertamento

Creato il 23 ottobre 2015 da Studiocassaro

Novità rateazione avvisi bonari ed atti di accertamentoIl 22 settembre 2015 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo, di attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, che reca le misure per la revisione della disciplina della riscossione dei tributi. Il decreto contiene importanti novità per la rateazione degli avvisi bonari oltre che in materia di accertamento con adesione ed accertamento definito per acquiescenza. In particolare le novità riguardano il numero massimo di rate trimestrali in cui è possibile chiedere la dilazione e la decadenza dal beneficio in caso di ritardi.E' previsto l'aumento da 6 a 8 rate trimestrali per rateizzare gli avvisi bonari di importo non superiore a 5000 euro ricevuti a seguito di controlli per la liquidazione delle imposte (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).Resta invariato il numero massimo di rate trimestrali (massimo 20 rate) qualora l’importo da rateizzare sia superiore a 5000 euro. Il termine di versamento della prima rata deve essere eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione; le rate trimestrali della dilazione scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.In materia di rateazione dell’accertamento con adesione e dell’accertamento definito per acquiescenza resta invariato il numero massimo di rate trimestrali (8 rate), per la dilazione degli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza.Aumenta da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro ed il versamento della prima rata deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di definizione dell’accertamento.I contribuenti decadono dal beneficio, in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero, in caso di mancato pagamento di una delle altre rate, entro la scadenza della rata successiva. Si introduce il concetto di "lieve inadempimento" e pertanto non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene con ritardo ma entro i 7 giorni successivi alla scadenza, inoltre non si decade dal beneficio se il contribuente omette di pagare una rata diversa dalla prima e l’omissione è di importo non superiore al 3% e comunque non superiore a 10.000 euro. Diminuisce dal 60% al 45% dell’importo non versato, la sanzione prevista in caso di decadenza dalla dilazione.Per gli avvisi bonari, le nuove disposizioni, si applicheranno a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (per i controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all’art. 36- bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972); dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

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