Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 lo scorso 9 febbraio 2012 il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Il decreto, in particolare, contiene una pluralità di misure di semplificazione in diverse materie al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi posti a carico delle imprese e all' articolo 10 affronta la tematica dei box e posti auto pertinenziali (riporto in toto l'articolo)PICINALI
Art. 10 - Parcheggi pertinenzialiL'art. 10 riguarda i parcheggi da realizzare a servizio di edifici esistenti ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989 "Legge Tognoli". Tali parcheggi attualmente non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione.
La norma contenuta nel decreto legge, pur confermando il legame pertinenziale tra il posto auto e l'immobile, consente la cedibilità del posto auto realizzato su area privata, purchè lo stesso mantenga l'esclusiva destinazione a parcheggio e diventi pertinenza di altro immobile sito nello stesso Comune. Tale nuova normativa non si applica ai parcheggi realizzati su aree pubbliche i quali, quindi, non potranno essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale erano stati "pertinenzializzati" originariamente.