Novità tardivo pagamento nelle rateazioni
Creato il 16 gennaio 2012 da Studiocassaro
La c.d. manovra "Monti" (Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) all'art.10 comma 10-decies, nelle ipotesi di lieve ritardo nel pagamento di una rata a seguito di adesione bonaria, ha previsto un principio a salvaguardia sia della dilazione del pagamento che della riduzione delle sanzioni.In caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, la rateazione decade e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, verrà iscritto a ruolo.L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, entro il termine di pagamento della rata successiva.Le disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso alla data del 28 dicembre 2011, inoltre, se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro il contribuente non è più tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria commisurata al totale delle somme dovute.