A dir poco interessante la sentenza 254/1/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e pubblicata il 04 giugno scorso che, in accoglimento di una precisa eccezione proposta dall’avvocato Maurizio Villani su ricorso presentato da un contribuente leccese avverso un avviso di accertamento, ha totalmente annullato l’atto sottoscritto da un funzionario non legalmente delegato dal Direttore dell’Ufficio.
Nel caso di specie, la Commissione adita ha ritenuto, infatti, fondato il motivo di ricorso che rilevava il difetto di sottoscrizione per violazione dell’articolo 42, primo comma, del D.P.R. 29 settembre n. 600 che prevede espressamente che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento deve avvenire ad opera del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La suddetta sentenza, peraltro, recepisce un costante orientamento della Corte di Cassazione, come precisato dai giudici tributari che hanno anche bacchettato la P.A. per aver ritenuto superfluo non solo non produrre la delega ma neanche non replicato all’eccezione sollevata dal ricorrente.
Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un’importante decisione che evidenzia come soventemente la P.A. nella foga della lotta contro l’evasione che è divenuta una sorta di caccia alle streghe non operi nel rispetto di tutti i dettami di legge.
Testo
Giovanni D’Agata
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