Nuova classificazione Comuni montani: si paga l'IMU sui terreni agricoli

Creato il 02 dicembre 2014 da Studiocassaro
Ancora brutte notizie per i contribuenti possessori di immobili, dopo il salasso IMU e TASI, con decreto interministeriale 28 novembre 2014 vengono ridefiniti i criteri per l’applicazione dell’esenzione IMU sui terreni agricoli, in attuazione dell’art. 22, comma 2, D.L. n. 66/2014,  variando la classificazione dei Comuni montani, parzialmente montani e non montani e sostituendo la precedente classificazione prevista dalla Circolare ministeriale n. 9 del 1993.In base alla nuova classificazione, saranno considerati:
- non montani tutti i Comuni con altitudine fino a 280 metri;
- parzialmente montani i Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri;
- totalmente montani i Comuni con altitudine superiore a 600 metri.
L'elenco dei Comuni alla base di tali modifiche è quello pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, dal quale è possibile rilevare la tipologia di Comune tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)" .
La modifica comporta un ulteriore esborso ai fini IMU rendendo assoggettabili all'imposta anche i terreni agricoli siti in Comuni non montani mentre quelli situati nei Comuni parzialmente montani saranno esenti da IMU a condizione che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP (imprenditori agricoli professionali).
Restano esentati dall'IMU i terreni agricoli situati in Comuni montani.
In seguito a tali modifiche l'IMU su tali terreni, per l’anno d’imposta 2014, dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.