A decorrere da oggi, 2 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso operative nuove procedure di in materia di dichiarazione in catasto delle nuove costruzioni e di predisposizione e trattazione delle domande di voltura.
Le disposizioni sono contenute nella nota prot. 23646 del 12 giugno 2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia. La data di efficacia, inizialmente fissata al 20 giugno è stata fatta slittare al 2 luglio con la successiva nota n. 24565 del 19 giugno 2013 della medesima Direzione Centrale Catasto e Cartografia.
Si tratta di direttive che sembrano apparentemente apportare solo lievi modifiche alle consolidate modalità di aggiornamento degli atti catastali, ma che ad un più attento esame evidenziano invece un rilevante impatto con il normale svolgimento dell’attività professionale.
Di fatto l’impropria applicazione della nuove procedure da parte del professionista o direttamente del cittadino (per le volture), può portare a rifiuti dei documenti di aggiornamento, con tutti i disservizi connessi ai ritardi nella registrazione in banca dati dei documenti stessi possono implicare.
Basta pensare le perdite economiche (tempo e costo spostamenti) per ripetere l’operazione e finanche la possibilità di incappare in sanzioni per tardive presentazioni, qualora i tempi di accettazione dovessero dilatarsi sensibilmente (si ricorda che il termine per la dichiarazione delle nuove costruzioni è di 30 giorni dalla loro ultimazione, come quello per una voltura, ad es. conseguente una denuncia di successione, che, invece, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale).
Preliminarmente è bene chiarire che non sono state modificate e continuano ad essere utilizzabili le attuali procedure informatiche rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (PREGEO, DOCFA e VOLTURA) e già installate sui PC dei professionisti, in quanto non coinvolte direttamente dai nuovi processi di aggiornamento. Di fatto questi riguardano esclusivamente le procedure interne agli uffici per la registrazione dei dati nel sistema informativo catastale.
Le novità sono sostanzialmente due
La prima riguarda la diversa modalità di presentazione della dichiarazione delle nuove costruzioni in conseguenza delle adozione di procedure informatiche ad uso interno dell’ufficio che provvedono, in conseguenza all’approvazione del tipo mappale per l’aggiornamento della mappa, alla costituzione nella banca dati censuaria del catasto edilizio di una unità immobiliare, con il medesimo identificativo definitivo e intestata ai medesimi soggetti presenti al catasto dei terreni, iscritta nella categoria fittizia F/6 “fabbricato in attesa di dichiarazione” (leggi anche Ravvedimento operoso nelle dichiarazioni DOCFA, ecco le istruzioni)
L’altra novità, trasversale sia all’esecuzione delle volture, sia alla introduzione in catasto di nuove intestazioni con atti di aggiornamento tecnici, concerne anche essa l’introduzione di procedure informatiche ad uso interno dell’ufficio che provvedono, in conseguenza alla registrazione in catasto dei dati anagrafici e del codice fiscale di nuovi soggetti la preventiva verifica con i dati omologhi presenti nell’Anagrafe Tributaria.
Questo ultimo obiettivo, effettivamente innovativo, persegue il nobile fine di acquisire nelle banche dati catastali informazioni sempre più precise e certificate in modo da potere migliorare sempre la qualità dei dati di aggiornamento nell’ottica di aumentare l’efficacia dell’istituto catastale e soprattutto il dialogo con altre banche dati digitali che gestiscono informazioni della stessa tipologia (territoriali o anagrafiche).
Sul fronte dei dati anagrafici e codici fiscali dei soggetti iscrivibili in catasto la fonte primaria delle informazioni, nel nostro Paese, è costituita dall’Anagrafe Tributaria, peraltro gestita dalla medesima Agenzia delle Entrate.
Inoltre occorre evidenziare che per fini istituzionali della ex Agenzia del Territorio, ora confluita nell’Agenzia delle Entrate, era previsto nella norma con la quale furono costituite le Agenzie fiscali. la realizzare la Anagrafe nazionale delle proprietà immobiliari nazionale. Tale obiettivo è stato rafforzato dal disposto di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, secondo ci a decorrere dal 1° gennaio 2011 doveva essere attivata, come lo è stato, l’Anagrafe Immobiliare Integrata che “attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali”.
Un approfondimento tecnico può essere sviluppato consultando il recente testo Nuove procedure catastali per la dichiarazione delle costruzioni e di esecuzione delle volture di Nicola Cino e Salvatore Spina (funzionari dell’Agenzia delle Entrate) edito Exeo s.r.l.
Il volume sviluppa le suddette tematiche e va ad integrare ed aggiornare le trattazioni degli altri e-book della stessa collana editoriale, sulla medesima materia, per descrivere, nel loro complesso, tutta la prassi operativa concernente la consultazione e l’aggiornamento del catasto, nelle more del loro aggiornamento. Ha altresì un valore autonomo ad uso dei lettori che già abbiano acquisiti gli altri e-book della collana.