Nuovi decreti di efficienza energetica: prescrizioni, requisiti e verifiche

Creato il 22 settembre 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

In questo articolo, analizzeremo le prescrizioni, i requisiti e le verifiche, che si applicano in caso di interventi di Nuova costruzione, ampliamenti e ristrutturazioni di primo livello.

Nell'articolo precedente, disponibile qui, abbiamo analizzato le definizioni degli ambiti di intervento introdotte dai nuovi decreti e le prescrizioni, i requisiti e le verifiche comuni, ovvero da osservare per qualsiasi intervento edilizio (con le esclusioni previste).

Il nuovo decreto definisce la Nuova costruzione quale: " edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento ".

Alla Nuova Costruzione, il decreto assimila gli interventi di:

- demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

- ampliamento di edifici esistenti, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m 3.

L'ampliamento può essere di due tipi:

a) connesso funzionalmente al pre-esistente

b) costituire una nuova unità immobiliare, ovvero, come definito dal decreto legislativo 192/2005 " parte progettata per essere utilizzata separatamente "

In questo caso i requisiti devono essere verificati esclusivamente sulla nuova porzione di edificio. Se l'edificio, invece, è servito da sistemi tecnici preesistenti (estensione rete di distribuzione esistente con aggiunta dei nuovi terminali) la prestazione energetica è calcolata in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni.

- Ristrutturazioni importanti di primo livello (si intende un intervento che oltre ad incidere su una superficie disperdente lorda maggiore del 50%, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell'edificio). In questi casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

Per il calcolo della superficie disperdente, si considerano esclusivamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dal volume esterno o da ambienti non climatizzati. A titolo esemplificativo sono da considerare:

a) pareti verticali;

b) solai contro terra e su spazi aperti;

c) i tetti e le coperture.

Se l'edificio presentasse al suo interno categorie differenti individuabili, le prestazioni energetiche devono essere valutate separatamente, ciascuna per la categoria di appartenenza, invece l'edificio nel suo complesso deve essere valutato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume climatizzato.


Giorgio Pansa, Sonia Lupica Spagnolo , 2015, Maggioli Editore


Nuovi decreti di efficienza energetica: prescrizioni

- Verificare l'opportunità di allacciamento (predisponendo le opportune opere murarie e impiantistiche) alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, qualora questa esista o vi sia un progetto di realizzazione approvato negli opportuni strumenti pianificatori. L'analisi costi/benefici devono essere documentati nella relazione tecnica. I gestori delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento devono fornire i dati riguardanti i costi annuali per un edificio standard. I gestori devono dotarsi di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio e renderla disponibile sul proprio sito internet.

- Gli impianti di condizionamento invernali devono essere dotati di sistemi di regolazione automatica della temperatura in ogni ambiente, affinché si eviti sovra riscaldamento per apporti solari o gratuiti interni. Deve essere quindi prevista la compensazione climatica, che può essere omessa nel caso in cui il sistema impiantistico preveda tecnologie equivalenti, o sia tecnicamente irrealizzabile. Tutti gli impedimenti devono essere documentati nella relazione tecnica.

- Per nuovi edifici o ampliamenti si devono installare sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata. I contatori devono tra l'altro fornire indicazione riguardo a: consumo effettivo e tempo di utilizzo e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 102/2014.

- Per sistemi di riscaldamento a servizio di più unità immobiliari, è obbligatorio l'installazione di sistemi di contabilizzazione di calore, freddo e acqua calda sanitaria.

- Per gli edifici residenziali è obbligatorio installare sistemi di gestione intelligenti che automatizzi i controlli, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio, nonché degli impianti. Il livello minimo di automazione è corrispondente alla classe B della tabella 1 della norma UNI EN 15232 e ss.mm.ii o norme equivalenti.

Nuovi decreti di efficienza energetica: requisiti e verifiche

Innanzitutto occorre precisare che i requisiti che un edificio deve rispettare in caso di nuova costruzione, demolizione-ricostruzione e ampliamento, sono determinati, come previsto dal decreto legislativo 192/05 utilizzando l' edificio di riferimento.

La definizione di edificio di riferimento, è fornita dal decreto legislativo 192/05 che afferma: " edificio di riferimento: [...] edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati "

I parametri energetici di riferimento, sono quelli riportati nel Capitolo 1 dell'Appendice A, e li vedremo in seguito.

In generale nel caso di Nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di primo livello, è necessario verificare che:

- il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H' T) sia inferiore ai valori riportati in tabella 10 dell'appendice A (Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H' T in Wm2K).

- l'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (A sol,est / A sup utile), risulti inferiore ai dati riportati in tabella 11 appendice A (Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile A sol,est/A sup utile (-) ).

1

Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)

<= 0,030

- L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EP H,nd), l'indice di prestazione termica utile per il raffrescamento (EP C,nd) e l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (EP gl,tot), risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento (EP H,nd,limite, EP C,nd,limite e EP gl,tot,limite).

L'applicazione dei parametri limite, avverrà in due fasi distinte:

I fase - contrassegnata dall'indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici.

II fase - contrassegnata dall'indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies, del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici.


Lorenzo Maria Maccioni - Giovanna Benvenuti , 2015, Maggioli Editore

L'efficienza energetica in edilizia rappresenta un punto di arrivo per progettisti e addetti ai lavori dei giorni d'oggi; le più avanzate tecniche progettuali e le normative vigenti in materia vedono nell'efficienza energetica il punto di partenza per il futuro...


I parametri, con i quali viene costruito l'edificio di riferimento,variano in base alla zona climatica del comune dove sorgerà l'edificio e all'anno di applicazione e sono definiti con le tabelle di seguito riportate (in rosso sono quindi riportate le tabelle con i parametri caratteristici dell'edificio di riferimento).

Tabella 1 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati.

Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra.

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati.

Tabella 5 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti.

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

- l'efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernaleHlimite), efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitariaWlimite) e efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) (η Climite), risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento (η Hlimite, η Wlimite e η Climite). I parametri energetici e le caratteristiche termiche (per l'edificio di riferimento) sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell'Appendice A.

L'efficienza indicata nelle tabelle 7 e 8 contengono anche i consumi degli ausiliari elettrici.

Tabella 7 - Efficienze medie η u dei sottosistemi di utilizzazione dell'edificio di riferimento per i servizi di H, C, W

Tabella 8 - Efficienze medie η gn dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ.

- Al fine di ridurre i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, il progettista deve:

I. Verificare l'opportunità di utilizzare sistemi schermanti (esterni o interni) per le superfici vetrate, che riducono l'irraggiamento solare. Le valutazioni devono essere documentate.

II. Verificare per tutti gli edifici con valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, I m,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m 2 (ad eccezione degli edifici classificati come E.6, E.8 e nelle zone climatiche classificate come F):

a) che su tutte le pareti verticali (escluse nord-ovest, nord e nord-est) il valore della massa superficiale (M s) sia superiore a 230 Kg/m 2,oppure che il valore della trasmittanza termica periodica (Y IE) sia inferiore a 0,10 W/m 2 K;

b) che per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, il valore del modulo di trasmittanza termica periodica Y IE sia inferiore a 0,18 W/m 2 K.

n.b. Qualora il progettista ritenga di raggiungere i medesimi risultati (che otterrebbe rispettando i valori di trasmittanza termica periodica o di massa superficiale), utilizzando materiali e tecniche anche innovativi, quali ad esempio l'utilizzo di coperture verdi, può farlo, producendo adeguata documentazione a supporto della propria tesi.

- Verificare per le pareti interne di separazione di unità immobiliari, e di tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati (per gli edifici in zona C,D,E,F, esclusi quelli di categoria E.8) che il valore di trasmittanza termica (U) sia inferiore a 0,8 W/m 2 K.

- Asseverare l' osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), utilizzando i pertinenti fattori di conversione.

Il d.lgs. n. 28/2011 prevede la copertura del 50% della produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili e in generale il totale dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento devono essere prodotti da fonte rinnovabile in queste quantità: a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
n.b. non è possibile assolvere agli obblighi di cui sopra con un impianto che produca solo energia elettrica.Devono essere inoltre installati impianti di produzione di energia elettrica nella quantità risultante dalla formula:P=1/K*SDove P è la potenza dell'impianto, S è la superficie in pianta dell'edificio e K è un coefficiente così determinato:a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Nel prossimo articolo, analizzeremo le prescrizione, i requisiti e le verifiche necessarie per gli interventi di ristrutturazione di secondo livello e per le riqualificazioni energetiche.


De Simone Giovanna , 2015, Maggioli Editore

È in arrivo il nuovo APE, a partire dal 1 ottobre 2015, con l'abrogazione del
DPR 59/2009 e l'entrata in vigore di tre nuovi decreti che aggiornano Linee
Guida, requisiti minimi di efficienza e relazione tecnica di progetto. Tutto cambia,
l'Italia si...



Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :