Il 12 giugno scorso è entrato in vigore, fatte salve alcune norme transitorie, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
Le linee guida di tale Codice erano state, peraltro, deliberate dallo stesso CONI il 18 dicembre 2013. Con riferimento alle suddette linee guida Federsupporter aveva trasmesso al Comitato Olimpico le Note del 20 marzo scorso relative ai seguenti argomenti:
- Competenze dei nuovi Organi.
- L’illecito sportivo.
- Il patteggiamento
- Il Giudizio abbreviato.
- La Discriminazione territoriale
- La Rappresentanza e tutela dei diritti collettivi dei sostenitori nei procedimenti sportivi.
- La rappresentanza dei sostenitori nelle Istituzioni sportive.
Ciò premesso, conosciuto ed esaminato il Nuovo Codice, si possono immediatamente formulare alcune, sommarie considerazioni.
A me sembra, innanzitutto e come notazione di carattere generale, che esso privilegi più gli aspetti procedural-processuali che quelli sostanziali e di merito.
Gran parte del Nuovo Codice consiste, infatti, nella costituzione, nell’ambito del CONI, di due nuovi Organi, quali il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport, in sostituzione degli attuali Organi (Alta Corte di Giustizia Sportiva e Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport).
Il primo (Collegio di Garanzia dello Sport) con competenze analoghe a quelle che, nell’ordinamento giudiziario statale, ha la Corte di Cassazione; il secondo (Procura Generale dello Sport) con competenze analoghe a quelle del Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia.
Il Collegio di Garanzia, come detto, è Organo giurisdizionale sportivo di ultima istanza, essendo stato confermato che davanti ad esso non sono deducibili decisioni che comportino sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a € 10.000,00.
Non sono state, quindi , recepite, a questo proposito, le osservazioni di cui alla citate note del 20 marzo scorso che, facendo proprie le osservazioni precedentemente formulate dal Prof. Avv. Enrico Lubrano, suggerivano di abbassare il limite di 90 giorni a 60-30 giorni. Quanto sopra, non potendosi ritenere bagatellare per un calciatore professionista una squalifica fino a 90 giorni.
Una, sia pur molto limitata udienza, sembra, invece, aver avuto l’esigenza, pure rappresentata nelle mie citate Note, di contenere l’estenuante rimpallo da un Organo giudicante solo di legittimità (il Collegio di Garanzia) agli Organi giudicanti di merito, nel caso di annullamento con rinvio delle decisioni di questi ultimi. Si prevede, infatti, che il suddetto Collegio si possa pronunciare senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ovvero le parti ne abbiano fatto comune richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.
Pieno accoglimento ha trovato, invece, la richiesta di Federsupporter di escludere il patteggiamento nei casi di illecito o frode sportiva. Nel merito, Federsupporter, anche alla luce delle esperienze finora maturate, aveva, altresì, suggerito di introdurre, oltre a quelle di illecito e di omessa denuncia di illecito, la fattispecie di concorso esterno in illecito.
Ciò perché, ad avviso dell’Associazione, non può essere messo sullo stesso piano il comportamento del tesserato il quale, consapevole dell’illecito prima della gara, non lo abbia denunciato e del tesserato, il quale ne abbia avuto conoscenza solo dopo la gara, e non lo denunci.
V’è da ritenere, tuttavia, che la proposta non sia stata accolta, non per ragioni di merito, bensì, come rilevato in precedenza, per il fatto che il CONI, almeno in questa fase, sembra aver privilegiato aspetti di natura procedural-processuale, piuttosto che sostanziale. Ci si augura, pertanto, che la proposta stessa possa essere reiterata, trovando, questa volta, accoglimento da parte del CONI e/o delle Federazioni Sportive.
Non è stata accolta, inoltre, l’altra richiesta avanzata da Federsupporter di distinguere comportamenti realmente discriminatori, quali quelli concernenti la razza, la religione, il sesso, da comportamenti meramente offensivi nei confronti dell’origine ed appartenenza territoriale: questi ultimi da giudicare e sanzionare in maniera meno grave dei primi, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Anche in questo caso, si può ritenere che non vi sia stata una valutazione negativa nel merito, quanto la volontà di attenersi ad un approccio riformatore esclusivamente o prevalentemente di carattere procedural-processuale. Ci si augura, quindi, anche in questo caso, che vi sia la possibilità di reiterazione della proposta, con accoglimento da parte del CONI e/o delle Federazioni Sportive.
Ciò che più dispiace, almeno per quello che riguarda Federsupporter, è il fatto che nessuna accoglienza abbia avuto la richiesta di rappresentanza e tutela dei diritti ed interessi dei sostenitori sia nell’ambito di procedimenti sportivi, in particolare relativi ad illeciti, sia nell’ambito delle Istituzioni sportive.
L’impostazione data dal CONI è rimasta quella di considerare del tutto estranei all’ordinamento sportivo tali diritti ed interessi e la rappresentanza e tutela degli stessi.
Evidentemente è dura a morire l’anacronistica concezione, secondo cui lo sport e la sua disciplina sono di esclusivo appannaggio di coloro i quali lo sport lo organizzano e lo praticano e non anche di chi lo sport lo finanzia e ne è, non soltanto un mero spettatore, bensì anche e, soprattutto, un consumatore.
Qualità, quest’ultima, che indubbiamente fa scaturire in capo ai sostenitori la titolarità di tutta quella serie di diritti soggettivi e di interessi legittimi di cui sono normalmente e pacificamente riconosciuti titolari i consumatori in ogni settore della produzione e commercializzazione di beni e servizi.
Titolarità e tutela che, anche di recente, ha ricevuto un ulteriore, significativo rafforzamento mediante il recepimento nel nostro ordinamento (Decreto Legislativo 21.02.2014,n.21) della Direttiva UE 2011/83, per l’appunto, sui diritti dei consumatori.
Normativa che, in estrema sintesi, prevede: l’introduzione di nuovi e più dettagliati obblighi di informazione precontrattuale a favore dei consumatori; l’ampliamento del diritto di recesso di questi ultimi; la maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali; il potenziamento del ruolo dell’Autorità di Garanzia del Commercio e del Mercato, ai fini dell’osservanza della nuova normativa.
Contenuti, d’altronde, già indicati nella Proposta di legge sul consumatore sportivo formulata da Federsupporter sin dal febbraio 2012 (vedasi nel libro “ L’impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore”, di A. Parisi e M. Rossetti, Tempesta Editore 2012, Capitolo 1, pagg. 12- 23 ).
La suddetta Proposta, anche grazie al recente accordo di collaborazione stipulato con Federbet, verrà, formalmente, presentata, nel prossimo autunno, al Parlamento Europeo.
Manca, infine, nel Nuovo Codice del CONI quella, più volte invocata da Federsupporter, disciplina nomofilattica in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza da cariche sportive. E’ auspicabile che tale disciplina venga emanata quanto prima.
Si tratta, infatti, di un intervento reso ormai urgente ed indifferibile, anche in vista delle prossime elezioni per il nuovo Presidente e Vice Presidente Vicario della FIGC, non potendosi ammettere che sia eleggibile, compatibile, e , se già eletto, non decada da tali cariche, chi risulti essere stato definitivamente condannato per ogni sorta di delitto non colposo, purchè comportante la pena della reclusione non superiore ad un anno.
Laddove è o dovrebbe essere chiaro a tutti che non possono essere messi sullo stesso piano, ai fini della loro rilevanza per l’ordinamento sportivo, i delitti non colposi, nominativamente elencati nell’Allegato A al Codice di Comportamento Sportivo del CONI e tutti gli altri delitti non colposi, la cui rilevanza, a differenza dei primi, è data, non dalla natura degli stessi, bensì dall’entità della pena.
Equiparazione che, oggi, paradossalmente, consente e consentirebbe a soggetti definitivamente condannati per il delitto di frode sportiva, il più grave per natura dei delitti per l’ordinamento sportivo, di essere eletti a cariche sportive e, se già eletti, di continuare a ricoprirle, posto che per il suddetto delitto di frode sportiva, ritenuto non particolarmente grave per l’ordinamento statale, è prevista la pena della reclusione non superiore ad un anno.
Avv. Massimo Rossetti