Da oggi entra in vigore la nuova disciplina introdotta con la nuova riforma del lavoro 2012 che difatto riqualifica l’apprendistato come il contratto tipico per far entrare i giorvani nel mondo del lavoro che porta vantaggi fiscali e non, sia per gli apprendisti sia per i datori di lavoro, e con cui assistiamo ad una equiparazione ad un contratto a tempo indeterminato con dei limiti, a fronte del quale sono previste delle agevolazioni fiscali a beneficio delle aziende.
Vediamo insieme quali sono le novità che vengono introdotte e cosa cambia in pratica per dipendenti, disoccupati e datori di lavoro.
Novità 2014 dal Job Act di Renzi
Il decreto legge del governo Renzi elimina il ricorso alla forma scritta che ora solo per il contratto e il patto di prova e non anche per il piano formativo individuale. Inoltre i nuovi contratti di apprendistato sono possibili anche senza la riconferma in servizio di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti al termine del percorso formativo per cui le impree si leccheranno i baffi e potranno assumere senza troppi problemi dello spettro del contratto a tempo indeterminato.
Inoltre viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica e la retribuzione prevista nel contratto di apprendistato inoltre relativamente alle ore di formazione è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Insomma se l’intetno era dare possibilità di assumere si viene soddisfatta ma a scapito a mio modesto avviso della precarietà che rende tutti un pò vittime del sistema come al solito senza la possibilità non solo di fare un progetto ma di nemmeno di potersi comprare un motorino o andare a vivere da soli. Senza pianificazione e progettualità personale non credo possa essere lo sviluppo della società perchè non potrà esserci lo sviluppo della persona.
Non esistono inoltre più limitazione delle soglie legali per l’azienda che vuole assumere apprendisti (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti). Dal 21 marzo 2014 il PFI di colui che sarà inquadrato con contratto di apprendistato non sarà soggetto alla fomra scritta insieme anche alla formazione di base e quella erogata dalla Regioni cosiddetta trasversale
Novità 2013
Dopo la riforma del mercato del lavoro del 2003 già l’apprendistato aveva assunto, almeno nell’ottica del legislatore, un ruolo importante rimanendo l’unico contratto con finalità formative previsto dall’ordinamento (una volta venuto meno il contratto di formazione e lavoro). La più recente riforma in materia del settembre 2011 fa confluire in un unico testo normativo di sette articoli l’intera disciplina dell’apprendistato e ad essa si affianca anche la riforma del lavoro 2012.
Questo viene definito un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, quindi se da un lato perde la funzione mista di prestazione di lavoro compensata in parte da retribuzione e in parte da formazione, dall’altro acquista la connotazione di contratto a tempo indeterminato, che non è cosa da poco.
Le parti non possono infatti recedere durante il periodo di formazione se non per giusta causa o giustificato motivo.
Per quello che concerne gli obblighi formativi disciplinate sempre dalle Regioni e compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la propria attività e secondo il Piano Formativo Individuale (PFI) che ricordo essere obbligatorio per legge ex D.M. 10 ottobre 2005 e con le modifiche viste prima del 2014.
Per i tirocini formativi e di orientamento il datore di lavoro potrà servirsi di più sedi per la formazione ma non sarà obbligato qualora la regione dove ha sede la società non disponga di corsi adeguati.
Le nuove tipologie del contratto di apprendistato dopo la manovra economica 2011
Esistono tre diverse tipologie di apprendistato che non mutano (se non nel nome) rispetto a quelle precedentemente previste, a cui se ne aggiunge sostanzialmente una quarta:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per i lavoratori tra i 15 e i 25 anni, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Non può superare i 3 anni di durata determinata sulla base della qualifica e del titolo di studio da conseguire
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani tra i 18 e i 29 anni che devono completare l’iter formativo e professionale anche nelle P.A. Può durare al massimo 6 anni sulla base dell’età e del tipo di qualificazione da conseguire;
- apprendistato di alta formazione e ricerca riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che aspirano al più alto livello di formazione in tutti i settori pubblici e privati nel campo delle ricerca del dottorato e del praticantato in studi professionali nell’ambito delle professioni ordinistiche. La durata è rimessa alle Regioni.
- apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi per cui è previsto un regime contributivo agevolato e un incentivo, in caso di conferma al termine del rapporto, del 50% delle indennità di mobilità non percepite dal lavoratore durante l’apprendistato
Disciplina del contratto
Il D.Lgs 167/2011 definisce inoltre la sua applicazione normativa rendendola uniforme su tutto il territorio nazionale e per tutti i settori (anche questo costituisce una novità) e affida alla contrattazione collettiva l’importante ruolo di superare progressivamente le difformità tra le varie discipline regionali esistenti entro un periodo – da considerarsi transitorio – di sei mesi.
Cosa dicono gli accordi interconfederali
Gli accordi interconfederali avranno il compito di disciplinare nei dettagli l’apprendistato rispettando alcuni principi generali quali, tra gli altri:
- forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di sotto-inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le Regioni;
- possibilità di riconoscimento della nuova qualifica professionale sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi;
- registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Quanti apprendisti si possono assumere
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, ove non vi siano tali lavoratori, le tre unità. Con la nuova riforma del lavoro 2012 le aziende con meno di 10 dipendenti potranno avere tanti apprendisti quanti sono i lavoratori dipendenti mentre se si supera la soglia di 10 unità il rapporto salirà a tre apprendisti ogni due operai.
Conviene assumere un apprendista
La normativa complessivamente comporta benefici per entrambe le parti e che potete trovare sintetizzati e descritti nell’articolo dedicato ai vantaggi per apprendisti e datori di lavoro dell’apprendistato.
NOVITA’ DAL 2012
Aggiornamento 2012: con la nuova riforma sul lavoro 2012 si sta cercando di agevolare tale categoria contrattuale rendendola meno onerosa rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato ma al contempo si sta cercando di disincentivarne il ricorso per quelle imprese che ne fanno un mero strumento per non procedere alla successiva assunzione intervenendo su un contributo ad hoc (dalle indiscrezioni inferiore al 2% del costo del lavoro) che andrà a finanziare l’ASPI o associazione sociale per l’impiego. Al contempo si impone all’impresa che assume con questa tipologia di contratto di assumere nuovi dipendenti in misura proporzionale o anche di riconfermarne altri.
Inoltre si interviene sulla durata minima del contratto di apprendistato e sull’obbligo di formazione che dovrà essere inserito in un apposito libretto che mi ricorda tanto lo stesso obbligo di formazione del dominus per i praticanti che come sappiamo è difficilmente attuabile per via della differenza di peso che hanno le parti nel contratto.
Imprese con oltre 10 dipendenti
Per le imprese che hanno oltre 10 dipendenti il contratto di apprendistato può essere utilizzato solo se nei 36 mesi precedenti almeno il 30 per cento dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato siano stati mantenuti in servizio oltre il termine (senza considerare però quelli cessati per licenziamento per giusta causa, dimissioni o mancato superamento di eventuali prove laddove previste). In caso contrario scatterà l’automatiscomo che vede come lavoratori subordinati e quindi dipendenti gli apprendisti a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione.
Sinceramente ancora non capisco perchè non introducano per le imprese quello che già avviene in Germania ossia di incrementare la RAL dei lavoratori a tempo determinato rispetto al tempo indeterminato perchè non vedo il motivo di incrementare i contributi previdenziali di tali lavoratori il cui beneficio come sappiamo se lo vedranno lo vedranno tra 35 anni, è una follia.
La trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di mestiere
Nel caso della trasformazione la durata massima complessivamente considerata dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”, può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato “la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.
Inoltre se siete interessati ad una tipologia contrattuale specifica potete leggere le novità nel contratto di collaborazione a progetto, sul contratto part time o a tempo parziale o anche le novità sul contratto a tempo determinato.
Novità Giugno 2014
E’ stato preentato un nuovo bando FIXO per fonire alcune agevolazioni ai datori che assumeranno giovani tra i 16 e i 29 anni d’età con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Ammessi anche i liberi professionisti.
Riferimenti Normativi
D.Lgs. n. 167 del 2001