Il Ministro ha firmato il provvedimento che ora è al vaglio della Corte dei Conti prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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Antonio G. LauroIn dirittura d'arrivo l'emanazione del tanto atteso Decreto Ministeriale a cui sono demandati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg CEE n. 2568 del 1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.Il Decreto, firmato qualche giorno fa dal Ministro Catania, emana i nuovi criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ed indica le modalità per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva.Il Decreto Ministeriale n. 1334 del 28 febbraio 2012, che andrà a sostituire quello del 30 luglio 2003 chiarisce, in modo inequivocabile, le modalità di svolgimento dei corsi per assaggiatori (art. n. 2), quelle per la formazione dei capi panel (art. n. 3), l'iscrizione all'Elenco Nazionale (art. n. 4), le procedure di riconoscimento del panel (art. n. 5) ed il mantenimento della certificazione (art. n. 7).Non ci resta che attendere l'attivazione della procedura per la registrazione del D.M. 1334 presso la Corte dei Conti ed il successivo inoltro al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in G.U.R.I..Già da molto tempo il mondo dell’assaggio dell’olio di oliva chiedeva, a gran voce, al Ministero per le Politiche Agricole, un provvedimento “omnibus” per il riordino di tutta la normativa nazionale che regolava il funzionamento e l’attività dei panel di assaggiatori.La norma vigente, formatasi per stratificazione tra le tante circolari e decreti ministeriali emanati tra il 1999 ed il 2007 necessitava, a detta degli addetti ai lavori, di un profondo riassetto.Per porre fine alla querelle sorta attorno l’auspicato decreto riorganizzativo, ecco spuntare il tanto atteso decreto di riordino della normativa relativa alla costituzione dei panel di assaggiatori di olio di oliva (corsi, elenco nazionale, riconoscimento panel).Giusto un anno fa, Teatro Naturale si era occupato della questione con un articolo di Alberto Grimelli (
Panel test olio d'oliva, pronto un decreto di riordino), ma da allora, dopo un lungo iter che ha portato al varo del decreto di riordino del settore che ha interessato, tra incontri chiarificatori e conferenza stato-regioni, tutte le figure toccate dal presente decreto, si è finalmente giunti all’emanazione, con la firma del Ministro Catania, del nuovo Decreto Ministeriale n. 1334.Il Decreto Ministeriale n. 1334 del 28 febbraio 2012, nato per semplificare ed attualizzare le disposizioni che regolano i comitati di assaggio, andrà a sostituire quello del 30 luglio 2003 e tutte le circolari ministeriali collegate (n. H-873 del 1996; n. 5 e n. 9 del 1999; n. H-38 del 2004; n. 1007 del 2007).Al decreto, sono demandati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg CEE n. 2568 del 1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.Ma ecco nel dettaglio le modifiche e le novità dell’articolato del D. M. n. 1334.
Articolo n. 2 - Corsi per assaggiatori.Il D. M. lascia quasi inalterata la norma prevista con la circolare ministeriale n. 5/99, oggi abbrogata, ma chiarisce le modalità di svolgimento dei corsi per assaggiatori, identificando nel “capo panel che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale”, la figura professionale atta alla verifica dei requisiti previsti dal decreto, affidandogli il compito di sottoscriverne il relativo attestato di idoeneità fisiologica dell’assaggiatore.Ma il decreto – pur sanando una situazione “ex-ante” che, se interpretata in modo restrittivo portava a concludere che solamente i capi panel riconosciuti dal Consiglio Oleicolo Internazionale potessero firmare gli attestati rendendo, di fatto, inefficaci i corsi effettuati e sottoscritti da capi panel non COI (la stragrande maggioranza) - non entra nel merito e nulla dice sulla figura del capo panel che dovrà “certificare” il corso. La figura di responsabile delle attività corsuali, per come genericamente riportato nel testo del decreto, è quella di un “capo panel che opera in un comitato di assaggio”, per nulla precisando – come invece era possible rinvenire in precedenti bozze del decreto – se lo stesso sia nelle funzioni di capo panel o in quelle di “semplice” assaggiatore.Altra modifica, introdotta dal detto art. 2, riguarda “l’obbligo” di prevedere, nel corso per assaggiatori di olio, “almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini”. Fino ad oggi, la “familiarizzazione” con l’olio extravergine e vergine di oliva era stata lasciata alla “sensibilità” del singolo responsabile del corso, col risultato che sempre più spesso, si arrivava a concludere un corso per l’ottenimento dell’idoneità fisiologica all’assaggio senza aver “assaggiato” degli oli.
Articolo n. 3 - Corso di formazione del capo panel.Il decreto, al fine di ridurre il numero di potenziali capi panel e prendendo atto che nel tempo sono stati formati molti capi panel a fronte dei “soli” 11 capi panel occorrenti per dirigere i comitati istituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni e dei 42 necessari a coordinare i panel professionali costituiti da Enti chiarisce, in modo inequivocabile, quali siano i prerequisiti necessari per accedere ai corsi di formazione per capo panel. Chi parteciperà a detti corsi, ancorché autorizzati dal Mipaf, dovrà “aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal ministero”.Novità anche sulla richiesta di autorizzazione che Enti od Organismi pubblici dovranno inoltrare per ottenere l’autorizzazione ministeriale. Oltre ad indicare la struttura presso la quale si svolgerà il corso, occorrerà indicare l’elenco dei candidati, con relativi curricula, ammessi a partecipare al corso.In ultimo, sempre l’articolo 3, ribadisce che “la qualifica di capo panel è attribuita all’atto della costituzione del panel di assaggiatori e – novità – permane per il periodo di attività dello stesso”.
Articolo n. 4 – Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.Confermato l’impianto generale della circolare ministeriale n. 5 del 18/06/1999, con sostanziali modifiche riguardanti l’acquisizione dell’attestato delle venti sedute di assaggio certificate.Da oggi, le venti sedute, di almeno tre oli per seduta, dovranno “tenersi in giornate diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda…” e gli “attestati rilasciati da un capo panel”.La norma, pienamente condivisibile, evidenzia come le sedute di assaggio siano il “vero” momento di formazione del futuro assaggiatore, la cui vita professionale dovrà essere caratterizzata da una continua curiosità verso l’assaggio, col metodo della “formazione continua e permanente”. A tal proposito, non sarebbe male se, nel futuro e ad imitazione di quanto efficacemente viene fatto nel settore medico con gli ECM (Educazione continua in medicina), si potesse prevedere una sorta di “obbligo”, per assaggiatori e capi panel, nel frequentare momenti formativi di settore.Sicuramente, a spingere nella direzione della modifica del vecchio provvedimento non può non aver influito quanto accaduto in precedenza ( Il mestiere dell'assaggiatore d'olio e l'iscrizione agli albi ; Sedute di assaggio certificate, le contraddizioni di Onaoo ;
Corsi full immersion per assaggiatori d'olio? Più serietà, prego!) e non si può disconoscere che la modifica presente nell’articolo 4 sia nata anche per sanare i fraintendimenti sorti attorno alla circolare 5, grazie ai quali si assisteva a “casi estremi” in cui si arrivava a “certificare” le venti sedute di assaggio in una giornata soltanto.Sparisce così anche la distorsione della circolare n. 5/99 che indicava come l’attestazione delle venti sedute dipendesse dalla “natura giuridica” dell’Ente certificatore e non dalla figura professionale di chi certificava tali sedute (“attestati rilasciati da un capo panel”).Altre modifiche, introdotte dell’articolo 4 (commi 6, 7 e 8), riguardano l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco assaggiatori. Non sarà più di esclusiva competenza delle Camere di Commercio l’istruttoria delle domande di iscrizione all’albo assaggiatori; le iscrizioni potranno essere istruite direttamente dale Regioni e Provincie autonome. Prevista, inoltre, in seno all’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, una apposita annotazione per i capi panel in possesso della relativa idoneità alla conduzione del comitato di assaggio.
Articolo n. 5 – Riconoscimento dei panel di assaggiatori.Cambia poco, rispetto a quanto precedentemente legiferato, con l’unica eccezione legata alla parte “economica”, in perfetto “Monti style”. Da ora in avanti, “gli oneri necessari per l’accertamento dei requisiti dei panel di assaggiatori professionali o interprofessionali sono a carico dei richiedenti”.
Articolo n. 10 – Procedure in contraddittorio.Indicate, nel nuovo decreto 1334, le procedure da attivare nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche di un panel risultassero difformi dalla categoria merceologica dichiarata. In questi casi, la procedura in contraddittorio coinvolgerà per le controanalisi il CRA-OLI, il Laboratorio chimico regionale di
Roma dell’Agenzia delle Dogane e il Laboratorio centrale di Roma dell’ICQRF.A questo punto il
dado è tratto! Occorre solamente attendere l'attivazione della procedura per la registrazione del D.M. 1334 presso la Corte dei Conti ed il successivo inoltro al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le immancabili critiche che dal variegato mondo del panel test giungeranno al D.M..Il tutto, in perfetto “Italian style”.di
Antonio G. Lauro© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato in Strettamente tecnico > Legislazione il 03 Marzo 2012 TN n. 9 Anno 10