Nuovo ravvedimento operoso

Da Pukos

Per i tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e lo sbarramento temporale coincidente con l`anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa

La preclusione derivante dall’inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc..

E` inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.

Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:

Termine temporale Sanzione Ambito applicativo

Nei primi 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti

Dal 15° al 30° giorno dalla violazione 1/10 del minimo (3%) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti

Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione1/9 del minimoTutti i tributi

Dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui e’ stata commessa la violazione1/8 del minimoTutti i tributi

Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e’ stata commessa la violazione1/7 del minimoSolo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate

Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e’ stata commessa la violazione1/6 del minimoSolo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti “a cavallo d`anno”, andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all`1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall`1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.

APT per Finanza in Chiaro