Alle già note misure di sanzioni ridotte, dal 1 gennaio 2015 sono aggiunte le seguenti: - 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;- 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale, salvo che la violazione consista nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali e per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.
Il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.