La firma del professionista sulla fattura emessa per prestazioni professionali, in uno al timbro “pagato” apposto sulla stessa, fa piena prova dell’avvenuta riscossione delle spettanze fino a querela di falso da parte del firmatario, anche se la sottoscrizione sia avvenuta in una parte diversa da quella destinata a quietanzare il relativo importo. Non è possibile, infatti, scindere il contenuto di una scrittura privata sottoscritta, al fine di attribuire efficacia probatoria privilegiata solo ad una parte di esso.
Cassazione Civile, Sez. II, 31 Ottobre 2011, n. 22655
Teramo, 12 Novembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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