Non allegare l’APE, attestato di prestazione energetica, ai contratti di compravendita e di affitto comporta il rischio della nullità assoluta degli stessi. In altre parole, l’accordo tra le parti è come se non fosse mai avvenuto. È questo uno dei cinque punti da tenere presente quando si vuole stipulare un contratto per la locazione o la vendita di un immobile (leggi anche Certificazione energetica, tutti i casi in cui non serve allegare l’APE).
Si rischiano invece sanzioni amministrative quando si omette di indicare negli avvisi di pubblicità di locazione o vendita la classe energetica dell’immobile.
È da sottolineare che l’obbligo di indicare la classe energetica dell’immobile che si intende affittare o vendere comporta che, prima dell’affissione dei cartelli e degli avvisi pubblicitari, l’immobile o l’alloggio devono essere dotati di APE. Se non si dovesse rispettare questo obbligo “il responsabile dell’annuncio” rischia una sanzione compresa tra i 500 e i 3.000 euro.
Un altro dubbio che riguarda la necessità o meno di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di affitto è relativo alle “case delle vacanze”. In altri termini, un proprietario di un appartamento che viene affittato per pochi mesi all’anno deve dotarsi di APE?
La risposta la fornisce direttamente il decreto legge 63/2013 (che ha introdotto l’APE in sostituzione dell’ACE): per qualsiasi contratto di locazione anche se effettuato per affitti “turistici” vige l’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. Anzi, il proprietario che non ottempera a questo obbligo rischia una sanzione minima di 300 euro e una massima di 1.800 euro.
E chi si era dotato del regolare Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e ha messo in vendita o in affitto il proprio immobile dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 cosa deve fare? È obbligato a dotarsi di un nuovo APE?
In questo caso la risposta è negativa. Gli ACE redatti mantengono la loro validità per 10 anni a meno che l’immobile non sia sottoposto a interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica che rendono obbligatorio aggiornare la certificazione tramite APE.
Infine, come avevamo già detto nel post Attestato di Prestazione Energetica, 5 cose da sapere sull’APE, un eventuale accordo tra venditore e acquirente o tra locatore e locatario di “fare a meno dell’Attestato di Prestazione Energetica” non ha alcun valore e un contratto siffatto sarebbe privo di qualsiasi effetto (contratto nullo).