Il parrucchiere non ti rilascia la ricevuta fiscale, il dentista pure, il meccanico idem? Adesso puoi segnalarlo al 117, ma per far scattare l'accertamento devi uscire dall'anonimato e fornire i tuoi dati anagrafici alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle entrate! Praticamente non è cambiato nulla nella lotta all'evasione fiscale! Ma questa 'loro' la spaccaino come una delle
novità introdotte nel decreto di semplificazione fiscale varato dal Parlamento. Il comma 8 dell'articolo 8 del provvedimento è stato infatti modificato e prevede ora che
''Le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi''. Dunque chi viene indicato come evasore da persone non anonime rischia di trovarsi 'programmato' all'interno degli accertamenti. Ma appunto la segnalazione - si puntualizza - non dovrà essere in forma anonima. Chi vorrà denunciare l'esercente che non emette lo scontrino dovrà farlo rendendo le proprie generalità all'Agenzia delle Entrate o al Corpo della Guardia di finanza.
Si demanda quindi al cittadino il contrasto alle violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione delle ricevute e dello scontrino fiscale. Anche se saltano, come noto, le cosiddette black list, ovvero le
''liste selettive di contribuenti'' che siano stati ripetutamente segnalati. Ma un'alternativa c'è: chi vuole segnalare può farlo anche in forma anonima, cioè non fornendo i propri dati, solo che la segnalazione verrà per così dire solo 'appuntata', cioè non servirà a far scattare automaticamente il controllo da parte delle autorità competenti, ma con molta probabilità finirà chiusa in qualche cassetto e dimenticata tra le scartoffie, tanto a pagare ci sono e ci saranno sempre "i soliti noti"!