Opere precarie, non va seguito il criterio strutturale

Creato il 28 febbraio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Cosa deve intendersi per opera precaria, opera stagionale e opera amovibile? E quando è necessario il permesso di costruire?

“La giurisprudenza fornisce un criterio guida oggettivo e certo per districarsi nella variegata gamma di fattispecie astrattamente qualificabili come manufatti precari e, perciò, non richiedenti un permesso di costruire“, scrive sul numero di febbraio 2013 della rivista L’Ufficio Tecnico Pippo Sciscioli, responsabile del SUAP di un Comune di Corato, in Puglia.

Al riguardo, precisa Sciscioli, “non ha rilievo la distinzione tra opere murarie e di altro genere, né il mezzo tecnico con cui sia assicurata la stabilità del manufatto al suolo, né la presenza di fondazioni, in quanto la stabilità non va confusa con la irrevocabilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore”.

E dunque?

“I giudici amministrativi e penali”, spiega l’autore, “sono concordi nel ritenere che per individuare la natura precaria di un’opera edilizia si debba seguire non il criterio strutturale bensì quello funzionale”.

“Un’opera edilizia può anche essere stabilmente ancorata al suolo”, precisa Sciscioli, “ma se questa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee essa non potrà essere qualificata come opera precaria. La giurisprudenza ritiene che il requisito della temporaneità debba essere valutato in termini oggettivi, tenendo conto dell’oggetto della costruzione nei suoi oggettivi dati tecnici e della sua destinazione finale che ne deve evidenziare un utilizzo occasionale, non suscettibili di reiterazione periodica, precario o temporaneo per fini cronologicamente delimitati”.

“Al contrario”, conclude l’autore, “la giurisprudenza è costante nel ritenere che non occorra alcun permesso di costruire allorché l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione del territorio”.

Per esempio?

“L’ipotesi di un pergolato, struttura costituita in legno non infissa al pavimento o alla parete, né chiusa in alcun lato, compresa la copertura”.

“Piuttosto”, chiarisce Sciscioli, “il pergolato costituisce un elemento ornamentale di uno spazio esterno, che non determina la realizzazione di superfici o volumi utili, consistendo in una intelaiatura priva di copertura e destinata al sostegno di piante rampicanti per scopi di ombreggiamento”.


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