Novita dal Decreto legge Stabilità DDL 2015
Fissato un tetto massimo all'aliquota massima al 2,5 per mille per la TASI sulle abitazioni principali, incrementabile fino al 3,3 per mille se il Comune prevede anche delle detrazioni aggiuntive in luogo dell'incremento massimo consentito fino al 6 per mille per cui stiamo parlando di una TASI che potenzialmente potrebbe crescere di quasi il triplo.
Facciamo chiarezza subito perchè capire bene come stanno le cose effetticamente non è cosa facile: IUC o imposta municipale unica non è altro che la somma di IMU (imposta municipale unica), TARI sui rifiuti (EX TARES o EX TARSU) e la TASI (tassa sui servizi indivisibili). La TARI dovrebbe arrivarvi a casa con il bollettino postale (sembra del comune... a me è arrivata ad esempio) mentre l'IMU e la TASI si versano insieme. Anche queste 2 dovrebbero in teoria, almeno nel caso delle persone fisiche, procedere con l'invio a casa, o almeno alcuni comuni lo fanno.
Prima di tutto vi segnalo la notizia della proroga della TASI al 16 Ottobre 2014 per i comuni che non hanno presentato la delibera entro il 23 maggio 2014. Se volete conoscere quali sono questi comuni potete leggere di seguito e troverete il link alle aliquote TASI che vi rimanderà al sito dove, selezionando il comune, vedrete se esiste una delibera o meno. Altra strada è quella di andare direttamente sul sito del comune (se il comune è così bravo da aggiornare quotidianamente il sito...).
Le prossime scadenze in sintesi
Entro il 16 giugno 2104 dovrà essere pahgata la TASi per i comuni che hanno fatto in tempo ad approvare entro il 31 maggio la delibera e la trovate pertanto sul sito del MEF.
Entro il 16 ottobre per quei comuni che non hanno depositato la delibera ma che lo faranno telematicamente entro il 10 settembre e la vedrete entro 18 settembre 2014 sul sito del MEF.
Scadenza del 16 Dicembre 2014
Entro il 16 dicembre 2014 se i comuni non hnno colto nemmeno la seconda possibilità e non hanno dleiberato. Per questi comuni la prima rata della TASI sarà calcolata con l'aliquota di base dell'1 per mille sempre nel limite massimo stabilito che prevede che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, "fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Qualora non venissero rispettato tale termini del 10 settembre, nel comma 688 della Legge è scritto che per l'anno 2014 sarà applicata l'aliquota di base pari all'1 per mille e la scadenza di pagamento andrà a finire al 16 dicembre 2014 e dovrà effettuarsi in un'unica soluzione... così i regali di Natale voglio vedere chi li fa quest'anno!
Vi segnalo poi questa tabella con chi paga l'IMU e la Tasi entro il 16 giugno molto sintetica e chiara: Tabella IMU TASI CHI PAGA
Le aliquote TASI in sintesi
In sintesi vi propongo un elenco degli intervalli di aliquote minime a massime che i comuni potranno applicare o hanno già applicato in modo tale da darvi un'idea di quello a cui potrete andare incontro:
- Per le abitazioni principali che non siano classificate di lusso (in genere A1 A8 e A9) l'aliquota potrà essere dallo zero per cento al 3,3 per mille ai fini della TASI mentre abbiamo visto che per l'IMU si gode dell'esenzione.
- Per le abitazioni principali di lusso si va invece dallo zero al 3,3 per mille ai fini TASI mentre per l'IMU dal 2 per mille al 6 per mille;
- Per la categoria altri fabbricati rurali o strumentali dallo zero all'1 per mille ai fini TASI mentre per l'IMU si va dall' 1 al 2 per mille;
- Per gli altri immobili dallo zero al 3,3 per mille ai fini TASI mentre per l'IMU dal 4 al 10,6 per mille;
- Sui terreni agricoli la TASI non sarà dovuta mentre per l'IMU si andrà dal 7,6 a 10,6 per mille;
- Per i fabbricati delle imprese di costruzioni che sono denominati fabbricai merce ossia materie prime che risultano pronti per essere venduti si va dallo zero al 3,3 per mille ai fini TASI mentre ai fini IMU godono dell'esenzione se non sono ancora stati venduti o locati.
Nuova Delibera Comunale SI
Nel frattempo dopo avervi disorientato con questa frase (non è colpa mia) vi dico che dovrete verificare sul portale del comune dove è situato il vostro immobile se è stata effettuata la delibera entro il 23 maggio per la definizione delle nuove aliquote in quanto laddove vi sia verserete la TASI applicando le aliquote in essa definite nella misura del 50 per cento in acconto entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre a saldo sia che si tratti di abitazioni principali sia altri fabbricati.
Nuova Delibera Comunale NO
In questo caso invece l'IMU si verserà entro il 16 dicembre limitatamente alle abitazioni principali non di lusso mentre per gli altri fabbricati si andrà al versamento secondo la scadenza imminente del 16 giugno con le vecchie aliquote (per cui non cambia nulla e non c'è alcun risparmio come dicono) ma "in compenso" si verserà quest'anno una nuova tassa che è la TASI nella misura fissa dell'aliquota base dell'1 per mille. Prevista con il DL del 4 Giungo 2014 la proroga della TASI al 16 ottobre per questi comuni.
Dove trovo la delibera del mio comune
FONDAMENTALE: leggete sempre le delibere che sono state approvate per il vostro comune in quanto, seppur marginali, possono ricomprendere detrazioni o casi di esenzione o maggiorazioni nel calcolo dell'imposta. Visionate il sito del MEF nella sezione Aliquote IMU dove troverete le delibere per ogni comune
Tuttavia per i Comuni rimasti fuori perchè non hanno deliberato entro il 23 le nuove aliquote e detrazioni il pagamento della prima rata è prorogato da giugno a settembre. anche se siamo in attesa del Decreto che dovrebbe finalmente fare chiarezza per queste situazioni.
In compenso si può dire che nel caos di delibere comunali che potrebbero fissare le più disparate aliquote comunque abbiamo un tetto massimo al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per la seconda sempre considerando la somma delle due imposte IMU e TASI contemporaneamente.
Vi segnalo quindi uno Studio UIL TASI che elenca sinteticamente le aliquote adottatate da ciascun comune o almeno quelle ad oggi in vigore, insieme al simulatore per il calcolo della TASI ma solo per i comuni.
Tutto lo fa il Comune se ha fatto in tempo a deliberare, in quanto se il Comune non ha effettuato la nuova delibera vige ancora quella IMU precedente per cui il proprietario deve versare l'IMU applicando le aliquote per il 2014, mentre la TASI da versarse sugli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale si applicherà nella misura dell'1 per mille comunque rinviando invece al 16 dicembre quanto dovuto sulle abitazioni principali non di lusso (A1, A8 e A9).
Pagamento TASI per gli altri fabbricati
Discorso a parte invece per gli altri fabbricati su cui i dovranno effettuare il pagamento della TASI nella misura dell'1 per mille, semprechè il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio prossimo fattispecie che obbligherebbe ad utilizzare le nuove aliquote già in fase di pagamento del primo acconto per il prossimo 16 giugno.
Per le modalità pratiche di pagamento potete consultare anche l'articolo dedicato ai codici tributo TASI.
Dopo questa voglio vedere ancora chi è soddisfatto del bonus Irpef degli 80 euro in busta paga... con una mano si dà e con l'altra si prende!
Qui trovate una serie di Domande e risposte sulla TASI IMU pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ho scritto inoltre un articolo sulla definizione del fabbricato inagibile o inabitabile che può aiutarvi ad identificare quando avrete o potrete accedere alla riduzione della base imponibile della TASI.
Comunicato stampa 25 Giugno 2014
Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014 la scadenza per il pagamento è il 16 giugno 2014, per gli altri viene posticipata al 16 ottobre 2014. La delibera per questi ultimi dovrà essere approvata entro il 10 settembre p.v. Se saltano anche questa (e aggiungerei "ce ne vuole!"), l'imposta sarà pari all'1 per mille e sarà versata in un'unica soluzione il 16 dicembre 2014 (saldo della tasi a dicembre). Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall'occupante sarà nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Verifica da fare
So che tanto non avrete voglia ma se non vi fidate sappiate sempre che la somma IMU+TASI non deve superare il 10,6 per mille a meno che il Comune voglia applicare lo 0,8 per mille aggiuntivo per finanziare sconti sulle abitazioni principali). In sintesi se l'Imu sulla seconda casa è già al 10,6 per mille la Tasi non andrà pagata, se viene fissata al 10 per mille la TASI andrà allo 0,6 per mille; inoltre l'1 per mille si applicherà in tutti i casi in cui l'Imu non supera il 9,6 per mille.
Così le abitazioni di lusso (accatastate come A/1, A/8 e A/9), avranno un tetto massimo di riferimento del 6 per mille nella somma di Imu e Tasi. Nel caso dei fabbricati rurali strumentali viene applicata l'aliquota dell'1 per mille, non essendo dovuta l'IMU.
Fattispecie particolari: possesso e proprietà, comodato
A differenza dell'IMU nella Tasi non si fa riferimento nè al computo dei 15 giorni per vedere se pagare un mese per cui si ritiene il calcolo debba essere fatto in giorni e poi la norma è stata scritta senza fare riferimnto ad alcune fattispecie abbastanza comuni come il caso di più detentori di quote di possesso dell'immobile per cui vale il principio sicuramente della solidarietà passiva tra proprietari per cui se uno non paga il Comune richiede il versamento a tutti.
Nel caso del coniuge assegnatario della casa coniugale ai fini della TASI sono considerati meri detentori dell'immobile per cui la quota massima loro spettante derivante da questo diritto spetterà in misura massima pari al 30% dell'immobile da verificare sempre con il rgolamento alla mano scaricabile dal sito del MEF.
Vi segnalo l'articolo di approdondimento dedicato al calcolo e alla spettanza della Tasi in caso di comodato e locazione.
Vi segnalo inoltre il sito dove a mio avviso c'è il calcolatore della TASI fatto meglio e che si trova qui.
Vi segnalo anche l'articolo dedicato al pagamento della Tasi per le case in affitto
TASI dal 2015
Dal 2015 il versamento della prima rata della TASI si effettuerà sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente semprechè il comune non abbia deliberato diversamente.
Riferimenti normativi: D.L. n. 16/2014 (art. 1, comma 1, lettera b)
Legge n. 147/2013, articolo articolo 1, comma 688 e ss.
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