Le risorse umane che, secondo la relazione, si libererebbero se il regime di carcere duro fosse previsto nella sentenza di condanna, sono solo quelle delle forze di polizia, che non sarebbero chiamate a continue verifiche, e della magistratura di sorveglianza, che non sarebbe posta in condizione di dover provvedere continuamente, con inevitabili ritardi nelle decisioni. Una lettura del brano della relazione in questione, diversa da quella sopra esposta, non solo non è rispondente alle intenzioni dei redigenti resa chiara dalla collocazione del testo tra le conseguenze dei ritardi nell’esercizio della giurisdizione, ma è in aperto contrasto con quanto evidenziato dalla stessa relazione in altra parte ove invece viene espressamente trattato il tema del trattamento penitenziario e si evidenzia come un regime carcerario duro sia ritenuto ammissibile dalla CEDU, purché previsto in relazione a motivate esigenze (sentenza Mole 12 gennaio 2010).
{lang: 'en-GB'}Palazzo Chigi: 41 bis regolato come da sentenza Europea, non abolito
Creato il 15 luglio 2011 da Yellowflate @yellowflatePotrebbero interessarti anche :