Papa Ratzinger emana il Motu Proprio e cambia le regole del Conclave

Creato il 25 febbraio 2013 da Giuseino @seriesmag

Il Papa uscente Ratzinger cambia le regole con il Motu Proprio con nuove regole per il conclave, le novità riguardano la possibilità di concedere ai cardinali la facoltà di anticiparne l’inizio qualora fossero presenti tutti i cardinali ma rimane la facoltà di prolungarlo fino a venti giorni, riguardo invece il segreto sull’elezione del nuovo Papa e alla scomunica per chi lo viola, questa pena prevista ora viene indicata espressamente.

Sui tempi di inizio del conclave la regola generale rimane quella dei 15 giorni interi dal momento in cui la sede papale rimane vacante, ma il Papa lascia peraltro al Collegio dei cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i cardinale elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della sede vacante, tutti i cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione, riferisce Radio vaticana.

Ecco il testo ufficiale.

LETTERA APOSTOLICA
DATA MOTU PROPRIO

NORMAS NONNULLAS

DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO PP. XVI

SU ALCUNE MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE
ALL’ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Con la Lettera apostolica De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, data Motu Proprio a Roma l’11 giugno 2007 nel terzo anno del mio Pontificato, ho stabilito alcune norme che, abrogando quelle prescritte al numero 75 della Costituzione apostolica Universi Dominici gregis promulgate il 22 febbraio 1996 dal mio Predecessore il Beato Giovanni Paolo II, hanno ristabilito la norma, sancita dalla tradizione, secondo la quale per la valida elezione del Romano Pontefice è sempre richiesta la maggioranza dei due terzi di voti dei Cardinali elettori presenti.

Considerata l’importanza di assicurare il migliore svolgimento di quanto attiene, pur con diverso rilievo, all’elezione del Romano Pontefice, in particolare una più certa interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni, stabilisco e prescrivo che alcune norme della Costituzione apostolica Universi Dominici gregis e quanto io stesso ho disposto nella summenzionata Lettera apostolica siano sostituite dalle norme che seguono:

n. 35. “Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.”

n. 37. “Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.”

n. 43. “Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle operazioni dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l’autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.


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