La retribuzione proporzionata prescritta dall’art. 36 della Costituzione è, nella normalità dei casi, quella fissata dalle parti sociali contrapposte nella contrattazione collettiva, che tiene conto dell’esistenza e delle esigenze delle piccole imprese, ed anche delle difficoltà in cui si possono trovare quelle che operano in alcune zone del paese (accolto, nella specie, il ricorso di un lavoratore la cui retribuzione era inferiore di circa l’11% rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva. A detta della Corte, i giudici del merito non avevano sufficientemente motivato le ragioni per cui tale retribuzione potesse considerarsi equa, ritenendo del tutto generici i riferimenti alla retribuzioni correnti nelle piccole imprese operanti nel Mezzogiorno d’Italia).
Cassazione civile, Sez. lavoro, 17 Gennaio 2011, n. 896
Avv. Annamaria Tanzi
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