Parcheggi interrati, ecco come vanno considerati in edilizia

Creato il 18 febbraio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

I parcheggi possono essere realizzati al di sopra del piano di campagna ovvero nel sottosuolo (parzialmente o totalmente interrati) assoggettati, quindi, ad un differente computo delle superfici complessive realizzabili e di progetto.

Le norme regionali in materia di edilizia e gestione del territorio, nonché le norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi locali disciplinano compiutamente le modalità esecutive e di calcolo delle superfici previste nel progetto di intervento.

In genere le superfici costruite nel sottosuolo non vengono computate ai fini della superficie realizzabile con l’intervento di progetto e, pertanto, la medesima superficie viene utilizzata per la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nello strumento urbanistico generale o esecutivo che regola l’edificazione nell’area di intervento, con notevoli vantaggi economici per il richiedente.

I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, ai sensi dell’articolo 9 delle legge 24 marzo 1989, n. 122, che disciplina la materia dei parcheggi realizzabili nel sottosuolo degli immobili ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari.

Ci possono essere casi particolari che sfuggono al novero della disciplina generale in materia di interventi realizzabili nel sottosuolo dando luogo alle varie  interpretazioni per la corretta applicazione della norma di riferimento.

In un caso specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto (Consiglio di Stato, Sez. IV, del 4 febbraio 2014, n. 485), che la deroga in argomento non è applicabile nel caso di realizzazione di un garage che non sia interrato e che al fine del suo interramento comunque richiede una operazione di sistemazione del soprassuolo con terreno di riporto per rendere in definitiva interrato ciò che non lo sarebbe mantenendo l’originario andamento del suolo.

La realizzazione di strutture di questo tipo resta pacificamente ammessa solo in assenza di alterazioni visibili del territorio e tale argomento resta valido anche per le autorimesse pertinenziali se ed in quanto sotterranee.


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