Codice di Procedura Civile
Art. 645.
(Opposizione)
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [c.p.c. 641], con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. (1)
(1) Le parole: “; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” sono state soppresse dalla Legge n. 29 dicembre 2011, n. 218, approvata in via definitiva dalla Camera il 6 dicembre 2011 ed pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012.
Teramo, 10 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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