PAVIA. Il consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle Giuseppe Polizzi ha presentato oggi una dettagliata instant destinata
alla discussione al prossimo consiglio comunale che si dovrebbe tenere il 29
febbraio prossimo.
Riportiamo qui di seguito il testo.
“Il Comune Di Pavia, con nota del 4
agosto 2015, domandava alla sezione regionale della Corte dei Conti se le
indennità date a favore della vicepresidente vicario della Fondazione Fraschini
(dottoressa Cupella, nominata dall’ex sindaco Cattaneo in quota PD al CDA del
Teatro Fraschini) fossero state elargite legittimamente. O se, al contrario,
tali somme, fossero state date in violazione delle norme di legge.
In particolare la domanda del Sindaco di
Pavia aveva ad oggetto due aspetti, fra di loro correlati:
- se fosse applicabile alla Fondazione
Teatro Fraschini il principio di carattere onorifico della partecipazione agli
organi collegiali di amministrazione di cui all'articolo 6 comma 2 del DL n.
78/2010;
- in caso di risposta positiva, se sia
comunque possibile prevedere un compenso annuo per il vicepresidente vicario
per un incarico inerente materie estranee alle specifiche competenze attribuite
dallo Statuto ai componenti dell'organo di amministrazione (in particolare, per
dirigere e coordinare specifiche attività legate alla programmazione ed alla
realizzazione di iniziative diverse da quelle afferenti il Teatro civico).
La Corte dei conti, nell’adunanza dell’8
ottobre 2015 rispondeva al quesito formulato affermando quanto segue: “da
quanto prospettato ne discende,a fortiori, l’applicabilità
delle disposizioni in esame anche nei confronti del vicepresidente vicario, il
quale istituzionalmente è preposto a sostituire e a coadiuvare il titolare
dell’organo ed al quale non possono che essere conferite le deleghe previste
per statuto”.
Infatti, è ricordato che dal 2010 ai
sensi dell’art.6, comma 2 del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.
122/2010, si dispone che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti È ONORIFICA; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità
erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto
dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si
applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.300 del 1999
e dal decreto legislativo n.165 del 2001, e comunque alle università, enti e
fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli
enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della
legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle
ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici
individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministero vigilante, nonché alle società”.
A tal fine, chiediamo:
a) l’ammontare dei compensi elargiti
alla dottoressa Cupella a far data dall’entrata in vigore del D.L.78/2010;
b) se sono state attivate le procedure
previste dalla legge per il recupero del credito vantato dall’amministrazione
comunale, data l’illegittimità delle somme erogate a far data dall’entrata in
vigore del D.L.78/2010;
c) che ci venga indicato quale organismo
ha riconosciuto detta indennità a favore della dottoressa Cupella e quali
azioni sono state intraprese dal Comune di Pavia nei confronti di chi ha deciso
per la dazione di somme di denaro in violazione di quanto previsto dall’art.6
comma 2 del D.L.78/2010”.
Magazine Informazione regionale
PAVIA. Polizzi (M5S): “Sono stati resi i soldi dati alla vicepresidente del Fraschini in violazione delle norme?”
Creato il 15 febbraio 2016 da Agipapress
PAVIA. Il consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle Giuseppe Polizzi ha presentato oggi una dettagliata instant destinata
alla discussione al prossimo consiglio comunale che si dovrebbe tenere il 29
febbraio prossimo.
Riportiamo qui di seguito il testo.
“Il Comune Di Pavia, con nota del 4
agosto 2015, domandava alla sezione regionale della Corte dei Conti se le
indennità date a favore della vicepresidente vicario della Fondazione Fraschini
(dottoressa Cupella, nominata dall’ex sindaco Cattaneo in quota PD al CDA del
Teatro Fraschini) fossero state elargite legittimamente. O se, al contrario,
tali somme, fossero state date in violazione delle norme di legge.
In particolare la domanda del Sindaco di
Pavia aveva ad oggetto due aspetti, fra di loro correlati:
- se fosse applicabile alla Fondazione
Teatro Fraschini il principio di carattere onorifico della partecipazione agli
organi collegiali di amministrazione di cui all'articolo 6 comma 2 del DL n.
78/2010;
- in caso di risposta positiva, se sia
comunque possibile prevedere un compenso annuo per il vicepresidente vicario
per un incarico inerente materie estranee alle specifiche competenze attribuite
dallo Statuto ai componenti dell'organo di amministrazione (in particolare, per
dirigere e coordinare specifiche attività legate alla programmazione ed alla
realizzazione di iniziative diverse da quelle afferenti il Teatro civico).
La Corte dei conti, nell’adunanza dell’8
ottobre 2015 rispondeva al quesito formulato affermando quanto segue: “da
quanto prospettato ne discende,a fortiori, l’applicabilità
delle disposizioni in esame anche nei confronti del vicepresidente vicario, il
quale istituzionalmente è preposto a sostituire e a coadiuvare il titolare
dell’organo ed al quale non possono che essere conferite le deleghe previste
per statuto”.
Infatti, è ricordato che dal 2010 ai
sensi dell’art.6, comma 2 del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.
122/2010, si dispone che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti È ONORIFICA; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità
erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto
dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si
applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.300 del 1999
e dal decreto legislativo n.165 del 2001, e comunque alle università, enti e
fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli
enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della
legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle
ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici
individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministero vigilante, nonché alle società”.
A tal fine, chiediamo:
a) l’ammontare dei compensi elargiti
alla dottoressa Cupella a far data dall’entrata in vigore del D.L.78/2010;
b) se sono state attivate le procedure
previste dalla legge per il recupero del credito vantato dall’amministrazione
comunale, data l’illegittimità delle somme erogate a far data dall’entrata in
vigore del D.L.78/2010;
c) che ci venga indicato quale organismo
ha riconosciuto detta indennità a favore della dottoressa Cupella e quali
azioni sono state intraprese dal Comune di Pavia nei confronti di chi ha deciso
per la dazione di somme di denaro in violazione di quanto previsto dall’art.6
comma 2 del D.L.78/2010”.
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