Pensione ai superstiti: cumulabilita' con altri redditi

Creato il 28 gennaio 2015 da Robertoborz

PENSIONE AI SUPERSTITI: CUMULABILITA' CON ALTRI REDDITI
Cumulabilità con altri redditi
Il Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, non ha citato la pensione di reversibilità che, di conseguenza, continua a subire le limitazioni in caso di redditi da parte del titolare.
In particolare, continuano ad applicarsi le regole introdotte con la legge 335/1995 che, dal 1°settembre 1995, prevede le seguenti riduzioni:
* - 25% dell’importo di pensione, quando il titolare sia in possesso di un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°gennaio;
* - 40% dell’importo di pensione, quando il titolare sia in possesso di un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo sopracitato;
* - 50% dell’importo di pensione, se il titolare sia in possesso di un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°gennaio.
L’incumulabilità non si applica nel caso in cui siano presenti contitolari. Spetta al richiedente, sia al momento della presentazione della domanda di pensione che negli anni successivi, fornire la dichiarazione dei redditi percepiti per determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.