PENSIONI: ASSEGNO SOCIALE PIU' LONTANO
Dal 2018 serviranno 66 anni.
Anche l’assegno sociale cade nella rete della riforma delle pensioni con l’aumento del requisito anagrafico di un anno dal 1° gennaio 2018.
Lo prevede l’articolo 24, comma 8 del decreto legge 201/2011 (legge 214/2011).
Per ottenere l’assegno, dal 2018, occorrerà compiere 66 anni; il requisito sarà dunque allineato ai parametri per la pensione di vecchiaia.
L’incremento di un anno è previsto anche per determinate prestazioni di invalidità civile. Ciò vale per le prestazioni riguardanti i sordomuti ultra sessantacinquenni (articolo 10 della legge 381/1970),dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età.
Analogo discorso vale per l’articolo 19 della legge 118/1971; esso prevede, al posto della pensione di inabilità e dell’assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili, il beneficio della pensione sociale, dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni.
È da sottolineare, che l’assegno sociale è soggetto anche all’adeguamento del requisito anagrafico in base alla speranza di vita. In particolare, l’aumento è previsto con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2021 («adeguamenti (...) successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019»). I primi incrementi sono fissati in tre mesi dal 2013 e sono ipotizzati in quattro mesi nel 2016.
I presupposti per l’assegno sociale
L’assegno sociale è stato istituito, dal 1°gennaio 1995, con l’articolo 3, comma 6 della legge 335/1995. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Viene corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (ma la riforma, come detto innalza questo requisito e lo sottopone all’adeguamento della speranza di vita) e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
Elemento costitutivo del diritto è la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il richiedente, la provvidenza e il luogo.
Infatti, salvo che per gravi motivi sanitari documentati, l’Inps procede alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese.
Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale l’istituto di previdenza, dopo la verifica del permanere di tale situazione, provvede a revocare il beneficio.
Dall’11 aprile 2007 i cittadini comunitari e i familiari a carico, che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell’assegno sociale (decreto legislativo 30/2007).
Dal 1° gennaio 2009, in seguito a quanto previsto dall’articolo 20 della legge 388/2000, per avere diritto all’assegno sociale, è necessario anche avere soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni.
Il trattamento
L’importo dell’assegno sociale viene fissato in base all’entità del reddito personale e, nel caso di persone sposate,si tiene conto del reddito cumulato con il coniuge; esso, può essere liquidato in misura intera o ridotta. Per il 2012, l’importo intero dell’assegno sociale è pari a 429 euro.
In particolare, la misura massima dell’assegno spettante è determinata per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato, dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato. Si avrà diritto alla misura intera nel caso in cui non si possiedano redditi; invece, si avrà diritto alla misura ridotta, fino alla concorrenza dell’assegno sociale, quandosi possiedono redditi in misura inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Non si avrà diritto all’assegno sociale nel caso in cui si possiedono redditi superiori all’importo dell’assegno sociale.
Per il pensionato coniugato, la misura massima dell’assegno è determinata dalla differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito dichiarato, tenendo presente che il reddito personale va sommato a quello del coniuge. In maniera specifica, si ha diritto alla misura intera quando non si possiedono redditi.
Si ha diritto alla misura ridotta, se si possiedono redditi in misura inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Non si avrà diritto all’assegno sociale se si possiedono redditi superiori al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale; l’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.
Per esempio, se un richiedente ha un reddito di 3 mila euro, avrà diritto ad un assegno sociale annuo di 2.577 euro, pari a 198,24 euro mensili, tenendo conto del fatto che l’importo dell’assegno sociale è di 429 euro e il limite di reddito, del richiedente non coniugato, è di 5.577 euro.
Se un richiedente coniugato ha un reddito, cumulato con il coniuge, di 8 mila euro, avrà diritto a un importo di 3.154 euro annui pari a 242,62 mensili, tenendo conto del fatto che l’importo dell’assegno sociale è di 429 euro e il limite di reddito del richiedente coniugato è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, cioè 11.154 euro.