PENSIONI: IL RISCATTO DELLA LAUREA
Dopo la riforma delle pensioni è opportuno rivalutare l’impatto del riscatto della laurea sulle posizioni previdenziali. L’istituto è stato disciplinato con l’articolo 2 del decreto legislativo 184/1997, mentre con l’articolo 1 della legge 247/2007 è stato previsto che gli oneri di riscatto possano essere versati in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi.
L’articolo 24, comma 2 del Dl 201/2011 (legge 214/2011) dispone che la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 2012 sia calcolata secondo il sistema contributivo.
Ne deriverà un cambiamento anche nel calcolo dei riscatti.
Nei sistemi retributivi (18 anni di contributi al 1995), il riscatto chiesto per i periodi fino al 1994 compreso fa maturare una maggior quota di pensione legata all’aumento dei coefficienti (legge 965/1965 per gli ex istituti di previdenza, Dpr 1092/1973 per gli statali).
Per periodi temporali successivi al 1994, l’aumento è uniforme e pari al 2% annuo fino al 2011.
Nel sistema misto retributivo-contributivo, i riscatti che si collocano entro il 1992 comportano una maggior quota di pensione legata all’aumento del coefficiente così come accade per i sistemi retributivi; per il periodo 1993/1995 si ha una maggior quota di pensione legata alle retribuzioni medie percepite; mentre per i periodi dal 1° gennaio 1996 si ha l’applicazione delle regole del contributivo puro.
Per i periodi riscattati fino al 1995, dunque, valgono parametri retributivi e non si tiene conto dei contributi versati. Per i contributivi puri (lavoratori privi di qualsiasi anzianità contributiva al 1995) gli aspetti da valutare sono diversi; infatti la retribuzione di riferimento per la determinazione dell’onere di riscatto, moltiplicata per l’aliquota di finanziamento, è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e rapportata al periodo oggetto di riscatto.
La retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati ma la rivalutazione del montante individuale dei contributi avrà effetto dalla data della domanda di riscatto.
La riforma, avendo istituito il pensionamento anticipato con anzianità contributive elevate, ha previsto un ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1°gennaio 1996.
Questi lavoratori oltre a ritirarsi dal mondo lavorativo al raggiungimento dei requisiti previsti per la generalità dei lavoratori (nel 2012 almeno 41 anni e un mese per le donne e 42 anni e un mese per gli uomini, nel 2013 l’aumento sarà di quattro mesi - di cui tre legati alla speranza di vita -e nel 2014 di un ulteriore mese) potranno andare in pensione con un’età minima di 63 anni (requisito 2012) con almeno 20 anni di anzianità contributiva e un importo minimo di pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale (per il 2012 = 1.200, 72 euro).
Per questi lavoratori, il riscatto della laurea comporterà un aumento del montante contributivo e quindi sarà più facile raggiungere l’importo minimo previsto dalla riforma delle pensioni.
Va ricordato che l’articolo 1, comma 7 della legge 335/1995 (riforma Dini) aveva previsto che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni, non concorrevano le anzianità derivanti dal riscatto dei periodi di studio.
Ne era derivata un’assenza di convenienza poiché i 40 anni dovevano essere effettivamente lavorati e il beneficio si sarebbe tradotto in un trattamento pensionistico maggiore grazie ai contributi versati per il riscatto.
La legge 247/2007 ha poi introdotto il comma 5-ter nell’articolo 2 del decreto legislativo 184/1997: ora i periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
Le nuove norme guardano al domani giocando tutto sul sistema contributivo: più versamenti significheranno una pensione più alta.