PENSIONI: LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI
Dal 1°luglio 2010 la richiesta di ricongiungere i contributi versati a due o più casse previdenziali è sempre a titolo oneroso. Lo ha stabilito la manovra correttiva 2010, la legge n. 122 (articolo 12) che ha modificato le regole per la ricongiunzione di cui alla legge 29/79.
Con l’istituto della ricongiunzione si provvede a unificare presso una sola forma di previdenza i contributi versati in gestioni diverse, allo scopo di ottenere un’unica pensione.La richiesta può essere presentata dal lavoratore in qualsiasi momento, purché i contributi che formano oggetto della ricongiunzione non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
L’istituto della ricongiunzione è regolato da due distinte leggi: la legge 7 febbraio 1979 n. 29 (articoli 1 e 2) e la legge 5 marzo 1990 n.45.
Il calcolo dell’onere
Per calcolare il costo della ricongiunzione bisogna considerare alcuni elementi variabili, quali:* la data di presentazione della domanda;* l’età del richiedente, riferita alla data della domanda;* l’anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi ricongiunti) riferita alla data della domanda;* il sesso del richiedente.
Sulla base di questi elementi si calcola il «coefficiente di riserva matematica» che va moltiplicato per la maggior quota di pensione (beneficio pensionistico) derivante dalla differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi oggetto di ricongiunzione e il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi.
All’importo così ottenuto è sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dall’altra gestione e su tale ulteriore importo è effettuato uno sconto del 50%, e la somma risultante rappresenta il costo della ricongiunzione.
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’articolo 1 della legge 29/79 permette di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni "alternative" quali Inpdap, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici,eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,coltivatori diretti, coloni e mezzadri con esclusione della Gestione separata dei parasubordinati).
Prima del 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Tutto l’onere era a carico delle gestioni previdenziali, che dovevano trasferire nel Fondo i contributi relativi ai periodiricongiunti, con l’aggiunta degli interessi al tasso annuo del 4,50 percento.
Dal 1° luglio 2010, le richieste di ricongiunzioni di contributi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono diventate a titolo oneroso,con onere pari al 50% della differenza tra l’importo dell’onere di ricongiunzione e l’ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti.
Infatti, i commi 12-septies, 12-octies e 12-novies dell’articolo 12 della legge 122/2010 hanno modificato, rispettivamente, le norme in materia di ricongiunzione, di cui all’articolo 1 della legge 29/79 e di trasferimento della posizione assicurativa del Fondo di previdenza degli elettrici e telefonici.
Quindi, dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni ai sensi dell’articolo 1 legge 29/79, che consentivano il trasferimento nel Fpld a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, sono diventate onerose.
Gestione speciale autonomi.
Nulla cambia, invece, per la ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi che continua a rimanere a pagamento da parte del richiedente.
In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
Fondi diversi dal Fpld.
Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare.
L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Questo tipo di ricongiunzione è sempre stata a titolo oneroso.
Peraltro, il comma 12-decies dell’articolo 12 della legge 122/2010 ha apportato modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 1338/62, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.
Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 è determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione, rendendo, ulteriormente più oneroso, il costo da pagare per la richiesta di ricongiunzione.
Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’articolo 1 della legge 29/79.
Liberi professionisti.
In applicazione della legge 45/90 è possibile ricongiungere, sempre a pagamento, i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell’età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimentodell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è sempre stata a titolo oneroso.
La posizione assicurativa Inps.
Dal 31 luglio 2010, i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione, che vogliano trasferire alla gestione Inps tutti i periodi di iscrizione all’Inpdap, lo possono fare, solo a titolo oneroso, utilizzando l’articolo 1 della legge 29/79.