Il governo ha infatti esteso l’istituto ricomprendendo anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa che sino ad oggi erano rimasti esclusi. La misura, com’è noto, concede la facolta’ alle Pa di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno maturato la massima anzianità contributiva, cioè i requisiti per la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) a condizione però, si ritiene, che non siano soggetti alla penalizzazione (cfr Circolare della Funzione Pubblica 2/2012).
istituto, quindi si può riscontrare una novità rispetto alla disciplina preesistente: la norma estende tale facoltà al personale delle autorità indipendenti e dirigenti medici responsabili di struttura complessa (categorie in precedenza escluse) mentre l’istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri. Con l’intervento in questione inoltre la misura dovrebbe essere resa strutturale e cioè esercitabile dalle Pa anche oltre il 2014, limite temporale invece previsto prima del Dl 90/2014.
La Disciplina previgente
L’istituto non è nuovo a differenza di quanto rilanciato dai quotidiani nelle ultime settimane. E’ infatti disciplinato dall’articolo 72, commi da 8 a 11, del D.L. 112/2008, che ha introdotto la facoltà per le P.A. (nell’esercizio dei propri poteri generali di organizzazione) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente.
La misura tuttavia, pur comprendendo i dirigenti, escludeva magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa che avessero maturato l’anzianità massima contributiva, prevista all’epoca, cioè i 40 anni. Per una lacuna legislativa la misura inoltre non risultava (e non risulta) applicabile al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, le cui modalità applicative della disposizione erano rinviate ad un D.P.C.M., da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, decreto che non risulta, ad oggi, adottato.
Pare utile anche precisare che, nell’applicazione della risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pa, l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha escluso l’obbligo di motivazione di ciascun provvedimento, stabilendo che l’esercizio di tale facoltà da parte delle P.A. “non necessita di ulteriori motivazioni qualora l’amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo”.
Fonte: PensioniOggi