Lavoro-pensione cumulabili
Raggiunto il diritto a pensione, molte persone si chiedono se possono continuare a lavorare e se vi sono o meno trattenute sulla pensione. La materia è stata oggetto di continui interventi legislativi, che si sono conclusi, dal 1º gennaio 2009, con norme più favorevoli ai pensionati.
Da questa data le pensioni di anzianità e di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, sono totalmente cumulabili sia con il lavoro dipendente sia con l’attività autonoma (la regola vale sia per le nuove liquidazioni sia per quelle già in essere al 31 dicembre 2008).
La facilitazione è stata introdotta dall’articolo 19 del Dl 112/2008 (legge 133/2008): dal 1º gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa sono dunque totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Le esclusioni.
Sono esclusi dall’applicazione delle nuove regole, più favorevoli, i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (per queste situazioni valgono le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 662/1996). Inoltre, rimangono fuori dal cumulo totale anche le prestazioni pensionistiche provvisorie liquidate ai lavoratori socialmente utili; in ogni caso, nel momento in cui queste prestazioni diventano definitive, si applicheranno le regole del cumulo totale.
Infine, sono esclusi i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in quanto soggetti a specifica disciplina.
Cessazione del lavoro dipendente.
Il requisito è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, il requisito è richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 503/1992, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 537/1993. Lo stesso discorso vale per le pensioni di vecchiaia.
Assegni di invalidità e pensioni ai superstiti.
Continuano ad applicarsi le attuali regole del cumulo, per cui i titolari subiranno delle trattenute in caso di superamento dei limiti introdotti dalla legge 335/1995.
In particolare, l’assegno ordinario di invalidità liquidato dal 1º settembre 1995 viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa: se l’ammontare dei redditi è superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1º gennaio (per il 2012, oltre 24.987,56), si avrà una riduzione del 25% dell’importo dell’assegno; se il reddito posseduto è superiore a cinque volte il trattamento minimo (per il 2012, 31.234,45), si avrà una riduzione del 50 per cento.
Riassunzione dopo la pensione.
Questi casi venivano considerati come una continuazione, specie nei casi di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro. Ciò portava a ritenere che, non essendovi una vera e propria cessazione, la pensione non potesse essere liquidata.
A risolvere la questione è intervenuta la risposta del ministero del Lavoro a interpello del 20 marzo 2009, cui ha fatto seguito la circolare 89/2009 con cui l’Inps ha precisato che la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Lo stesso ministero del Lavoro ha confermato che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore, è necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa.
Discorso simile per la pensione di vecchiaia se la rioccupazione avviene presso il medesimo datore, dato che il diritto al trattamento si deve intendere verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell’attività dipendente.