Infatti, a seguito di un sinistro stradale, un ciclista era stato trovato dalla polizia, intervenuta sul luogo, alla guida di un mezzo che solo apparentemente presentava i caratteri della bici elettrica. La differenza è fondamentale: per le bici elettriche (o “a pedalata assistita”non è necessaria alcuna licenza di guida, mentre per le altre (quando, cioè, la manopola consente di accelerare anche senza pedalare) è obbligatoria la patente di categoria Am. Cerchiamo di comprendere meglio la differenza, per non cadere in eventuali multe salate con conseguente sequestro del mezzo.
Di recente l’Ancma, associazione nazionale cicli, motocicli e accessori ha segnalato la presenza sul mercato di “false biciclette a pedalata assistita”, le quali consentono al conducente del veicolo di procedere nella marcia grazie all’azione di un acceleratore senza agire sui pedali. Il tutto in violazione della direttiva europea (Direttiva UE n. 2002/24/CE), secondo cui la bicicletta a pedalata assistita è un velocipede alla cui azione propulsiva risulta “aggiunta” quella di un motore elettrico. Insomma: un tal mezzo è in regola unicamente quando si muove soltanto se si azionano i pedali e non quando il motore ausiliario si sostituisce ai muscoli del conducente.
In definitiva, se azionando il pulsante, la manopola o la leva, la ruota posteriore si mette in funzione, il veicolo è un motorino a tutti gli effetti e per condurlo, dal 19 gennaio 2013, serve anche la categoria Am.
In relazione alla questione, tuttavia, la Cei-Cives, “commissione italiana veicoli elettrici stradali”, ha precisato che esistono veicoli che hanno meccanismi uguali a tradizionali acceleratori i quali tuttavia svolgono l’unica funzione di regolatore di assistenza alla pedalata!
Foggia, 12 settembre 2014 Avv. Eugenio Gargiulo