Qualora il lavoratore illegittimamente licenziato abbia esercitato la facoltà di cui al 5 comma dell’art. 18 L. 300 del 1970, il rapporto di lavoro non può essere più ricostituito sicché, non potendo configurarsi una lesione della posizione del lavoratore per effetto della perdurante cessazione del vincolo, lo speciale rimedio risarcitorio disciplinato dal comma quarto dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 non può trovare applicazione in ragione della sopravvenuta impossibilità di ricostituzione del rapporto lavorativo; impossibilità che determina il conseguente venir meno di ogni obbligo retributivo da parte del datore di lavoro.
Cassazione Civile, sez. Lavoro, 11 marzo 2013, n. 5950
Teramo, 13 Marzo 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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