Ai fini della validità del contratto preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando per converso sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali.
Corte di Cassazione, sez. II, 1° febbraio 2013, n. 2473
Teramo, 19 Aprile 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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