Per verificare la ritualità dell’atto bisogna tener conto di tutti gli adempimenti prescritti

Da Rebecca63

Per la ritualità dell’attuata notificazione della sentenza di primo grado perfezionatasi in una determinata data, in rapporto all’accertato compimento da parte dell’agente postale, di tutti gli adempimenti previsti dall’art, 8 della L. n. 890 del 1982 (nel testo, applicabile ratione temporis, precedente le modifiche apportate dall’art. 174, comma 16 del D.Lgs. n. 196 del 2003) quali anche integrati dall’invio alla destinataria della raccomandata con avviso di ricevimento, resosi necessario dopo la sopravvenuta sentenza d’incostituzionalità n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale. La datazione al 26.09.2002 del perfezionamento della notificazione in questione non appare aderente al dettato normativo (art. 8 comma quarto legge n. 890 del 1982) e, quindi, non può legittimare l’avversata conclusione di ritualità di tale notificazione. Rispetto al compimento delle prescritte formalità, la notificazione può aversi per eseguita solo dopo il decorso del prescritto termine di compiuta giacenza, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito del piego nell’ufficio postale, mentre del rispetto di questo ulteriore incombente incidente sulla validità della notificazione, della quale giudici del merito non risultano avere tenuto e comunque dato conto.

Cassazione Civile, sez. I, 20 marzo 2013, n. 6881

Teramo, 25 Marzo 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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