Perché un rifugiato non può prendersi un comodo aereo e venire in Europa? Se ha i soldi (e li ha) per mettersi nelle mani rapaci di criminali senza scrupoli per assicurarsi una corsa su un barcone del destino e andare incontro al rischio di lasciare la pelle sul fondale di un mediterraneo qualsiasi, perché dunque non usarli per comprarsi un biglietto aereo e giungere comodamente in Europa in Economic Class, sorseggiando una Coca Cola e leccandosi le dita salate dopo aver sgranocchiato le noccioline gentilmente offerte dalla compagnia? Di certo (1) costa molto meno delle cifre che si dice chiedano gli scafisti e (2) il rischio è senza dubbio molto minore anche nel caso di compagnie aeree non proprio in testa alla lista delle migliori del mondo. La domanda sembra stupida e la risposta sembrerebbe scontata: se nessuno lo fa, evidentemente non si può fare. Tant'è che nessuno si pone la domanda. Eppure è un interrogativo molto meno ozioso di quello che può sembrare. Permettetemi di fare a riguardo qualche ragionamento documentato.
Lo stato di "rifugiato" è disciplinato in primis dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che indica chiaramente le sue caratteristiche. Il rifugiato è "Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi." Esistono poi altre definizioni giuridiche posteriori e maggiormente obiettive o funzionali. Ma per ora questa è sufficiente per i nostri scopi, anche perché è quella di riferimento di tutte le altre.
A proposito poi del fatto che i rifugiati non possono prendere l'aereo, c'è la posizione della UE regolata dalla Direttiva Europea 2001/51/EC, della quale vi invito a leggere almeno i primi paragrafi che vi riporto qui sotto:
(1) Per lottare efficacemente contro l'immigrazione clandestina è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino un dispositivo che fissi gli obblighi per i vettori che trasportano cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorrerebbe altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie attualmente previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi di controllo cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.(2) La presente misura rientra in un dispositivo globale di controllo dei flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina.
In altre parole, questa direttiva demanda specificatamente ai vettori (quindi aerei e altri mezzi di trasporto deputati al trasferimento di persone verso paesi terzi) il divieto di procedere a dare ospitalità sui loro mezzi a persone che non abbiano i requisiti necessari. In altre parole, per essere in regola il passeggero ha bisogno di un visto, rilasciato da un organo delegato dallo Stato di destinazione (tipicamente un'ambasciata). E se il vettore lascia salire sul suo mezzo un passeggero senza visto, i costi del suo rimpatrio saranno a carico del vettore stesso.
Ora vi invito a porre la vostra attenzione sul terzo capoverso della medesima direttiva.
(3) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli impegni derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.Quindi, se interpreto correttamente (se non lo faccio, ditemelo), questa direttiva non può comunque annullare quanto disposto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, emendata dal Protocollo di New York del 1967, il quale semplicemente estende la definizione del 1951, in quanto la " Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [...] è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951, considerando che dopo l'approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione, considerando l'opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951".
Pertanto (a) chi ha diritto di essere considerato un rifugiato politico per i criteri della Convenzione di Ginevra, potrebbe prendersi un aereo e venire in Europa con un visto adeguato senza alcun tipo di ulteriore restrizione; (b) i vettori non si prenderanno mai autonomamente la responsabilità della decisione di fare salire sui propri mezzi passeggeri che potrebbero risultare mancanti dei criteri per essere definiti "rifugiati" e dunque avere il diritto di salire.
Ma chi è che decide chi può fregiarsi del titolo di "rifugiato" e dunque avvalersi dei diritti e delle protezioni conseguenti? Esiste un organismo internazionale? Qualcosa tipo l'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite? No. Sono i singoli Stati. Nel caso dell'Italia, per esempio, c'è il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 che riprende la direttiva comunitaria 2005/85/CE e che all'Articolo 2, capoverso (d), dà la seguente definizione:
"rifugiato": cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; (ovviamente, banalizzando, le "cause di esclusione" sono, in linea generale, i precedenti criminosi o atti contrari ai principi delle Nazioni Unite).
Inoltre il decreto stabilisce ulteriori categorie di persone che hanno diritto a protezione e asilo, ma i "rifugiati" sono quelli che godono dei massimi diritti.
Quindi, insomma, è demandata a ogni Stato, in quanto Sovrano, la decisione dell'applicabilità dello status di "rifugiati" e dunque l'attribuzione del diritto alla protezione, all'asilo e al movimento all'interno dell'Area Schengen a ciascun richiedente. Nel caso dell'Italia ci sono dieci Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, composte ciascuna da 4 membri di cui due appartenenti al ministero dell'Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.
Tuttavia, il punto chiave è che invece di farsi spillare quattrini sulle spiagge e rischiare la vita sui barconi, coloro che hanno i requisiti per lo stato di rifugiati - secondo la legge - dovrebbero poter mettersi tranquillamente in coda alle ambasciate dei paesi UE, farsi rilasciare un visto e poi comprare un biglietto aereo per la destinazione UE che ha rilasciato quel visto. Ma se da un lato, di certo non tutte le migliaia di persone che stanno arrivando in Europa in questi giorni ne avrebbero diritto, in quanto non è detto che tutti godano dei requisiti per essere considerati "rifugiati", dall'altro non credo neanche che coloro che effettivamente quel diritto lo hanno, non lo facciano per colpa loro.
[PS Non essendo un esperto di Diritto internazionale potrebbe esserci qualche inesattezza. Pertanto se qualcuno ha osservazioni, puntualizzazioni o correzioni da fare, non solo è benvenuto, ma è invitato a farlo. Grazie.]