L’espressione «separatismo» si sente sempre più frequentemente, oggi, in Europa. Vi sono separatisti in Scozia, Catalogna e Italia del nord, dove questo tema, almeno sinora, non ha causato esplosioni rilevanti di violenza. Il separatismo nell’Ucraina orientale, invece, ha generato quasi una guerra civile. Il coinvolgimento della vicina Russia complica una situazione già sufficientemente difficile. Nei decenni passati, i movimenti indipendentisti baschi, corsi e del Sud Tirolo hanno causato centinaia di vittime civili.
Il separatismo tocca, essenzialmente, tre principi giuridici: il diritto all’autodeterminazione dei popoli e l’integrità territoriale, per quanto concerne il diritto internazionale, e, sul piano della legislazione interna del Paese interessato, il dettato costituzionale in merito all’unità dello Stato.
Iniziamo con il principio più frequentemente malinteso dai paladini del separatismo: il diritto all’autodeterminazione dei popoli.
La lunga evoluzione storica di questo principio non può essere riassunta qui. Nel 20. secolo questo principio ha mostrato frequentemente la sua efficacia quando è stato richiamato a motivazione della decolonizzazione. Negli anni Cinquanta e Sessanta sorsero decine di nuovi Stati, soprattutto in Africa, Medio oriente e Asia, in conseguenza del ritiro delle potenze coloniali, particolarmente Francia e Inghilterra. La pretesa dei colonizzati di sciogliere i legami con i colonizzatori si fondò appunto sul diritto di autodeterminazione dei popoli e rappresenta ancora oggi uno degli esempi più frequentemente citati della sua applicazione.
Questo principio è definito in diverse fonti del diritto internazionale, tra le quali l’art. 1 cpv. 2 della Carta delle Nazioni unite:
I fini delle Nazioni Unite sono [...] Sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.
Dello stesso tenore l’art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l’art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966):
Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
Si distingue fra autodeterminazione interna e autodeterminazione esterna. All’interno del proprio territorio ogni popolo è libero di decidere come organizzare le proprie istituzioni e il suo status politico. Il diritto all’autodeterminazione esterna dichiara invece che un popolo è libero di decidere se costituirsi in Stato indipendente o come parte di un altro Stato e di gestire le sue relazioni con la comunità internazionale. Un aspetto importante, qui, è la definizione delle frontiere. Al momento della decolonizzazione, come anche per lo scioglimento della Jugoslavia e dell’Unione sovietica, si utilizzò il noto principio Uti possidetis iuris: i confini del nuovo Stato corrispondono ai confini dell’unità amministrativa – o alla situazione di controllo di fatto – dalla quale è sorto il nuovo soggetto del diritto internazionale.
L’applicazione del principio Uti possidetis iuris è problematica, tuttavia, laddove le frontiere etniche e culturali non coincidano con le frontiere politiche. Il caso del Kosovo è, in Europa, un triste esempio di questa problematicità. In Africa e Medio oriente, le incomprensioni e i conflitti sorti da una carente corrispondenza fra confini di Stato e situazione etnico-linguistica sul terreno ormai non si contano più.
L’errore più frequente che i separatisti degli orientamenti più diversi commettono quasi inevitabilmente, nell’interpretare il principio di autodeterminazione dei popoli, è ritenere che da esso derivi automaticamente un diritto alla secessione. Se una comunità presenta specificità linguistiche o culturali, i fautori della secessione, spesso solo grossolanamente informati sui fondamenti del diritto internazionale, fanno appello al diritto di autodeterminazione, organizzano un referendum per l’indipendenza e partono dal presupposto che questo passo autorizzi da sé la proclamazione di un nuovo Stato e il suo riconoscimento da parte della comunità internazionale.
Non funziona così. La realizzazione del diritto all’autodeterminazione presuppone esplicitamente altre condizioni ed è bilanciato dal principio, altrettanto importante, dell’integrità territoriale degli Stati. A questo tema sarà dedicato il prossimo articolo. | >Originale in lingua tedesca (traduzione italiana dell’autore).
| ©2014 >Luca Lovisolo
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