Perché in Scozia sì e in Catalogna no? – 3

Creato il 16 dicembre 2014 da Exodus, Di Luca Lovisolo @LucaLovisolo

Nel precedente articolo (>qui) terminava con l’osservazione che gli effetti del principio di autodeterminazione dei popoli sono limitati, fra l’altro, da quello dell’integrità territoriale dello Stato.

L’idea dell’intangibilità delle frontiere nasce dalla constatazione che l’incertezza sui confini del territorio sul quale lo Stato esercita la propria sovranità e la violazione per atto di forza di tali confini sono state, storicamente, le cause dei peggiori conflitti e delle più tragiche violazioni dei diritti umani.

Se, in epoche più remote, gli effetti di una guerra o di una modificazione di confini erano relativamente limitate, esse si sono fatte, con lo sviluppo degli armamenti moderni, molto più sensibili anche per la popolazione civile. I conflitti armati hanno causato sempre più vittime umane, con incommensurabili danni materiali e infrastrutturali. A partire dal 19. secolo le frontiere non hanno più solo delimitato il territorio sul quale uno Stato esercita la propria attività amministrativa: hanno assunto il ruolo quasi sacrale di contrassegnare lo spazio vitale della Nazione in quanto concetto culturale e linguistico. Dal 20. secolo, poi, le frontiere hanno rappresentato anche la garanzia dello spazio all’interno del quale avviene lo sviluppo economico dello Stato. Una violazione o uno spostamento dei confini, così, ha comportato sempre più esplosioni di violenza, distruzioni e deportazioni di massa.

Poiché il territorio sovrano di uno Stato si è sempre più identificato con l’appartenenza di un popolo a un’idea nazionale, la convivenza di gruppi di lingue, culture e religioni diverse all’interno delle frontiere di un Paese ha costituito, in conseguenza, una sfida sempre più grande. Un territorio perfettamente omogeneo, sul quale abitino persone che si riconoscano in una sola lingua e cultura, non esiste, nei fatti. Il concetto di minoranza etnica ha così assunto il significato politico e amministrativo che gli attribuiamo oggi.

Alla fine della prima Guerra mondiale la questione delle frontiere interne dell’Europa fu al centro degli sforzi di pacificazione: decisivi, per il riordinamento dei confini europei dopo la Grande guerra, furono i noti «Quattordici punti» del Presidente statunitense Woodrow Wilson. Le nuove frontiere europee dovevano essere tracciate secondo il principio dell’autodeterminazione dei popoli – non solo: un’organizzazione, da costituire fra le Nazioni, avrebbe dovuto garantire che il nuovo ordinamento territoriale non venisse più messo in discussione.

Quanto fosse più facile proclamare questi principi che attuarli coerentemente lo dimostra il caso dell’Italia. Il punto 9 del programma di Wilson, infatti, prevedeva:

9. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality. [Una rettifica delle frontiere italiane, da attuare seguendo linee di demarcazione chiaramente riconoscibili della nazionalità.]

Nonostante le buone intenzioni, fu proprio nel quadro di questo riordinamento che il Sud Tirolo, ad esempio, fu annesso all’Italia, sebbene la «linea di demarcazione chiaramente riconoscibile della nazionalità» passasse e passi tuttora  ben più a sud. Da allora, il Sud Tirolo è parte del territorio italiano e della sua inviolabile integrità territoriale. Non fu l’unico caso, del resto, in cui la dottrina Wilson fu disattesa.

E’ su questa e su altre regioni di confine che si riconosce con maggiore chiarezza il gioco contrapposto fra i principi giuridici dell’autodeterminazione dei popoli, da una parte, e dell’integrità territoriale, dall’altra. Le frontiere di uno Stato non possono essere messe in discussione senza il consenso dello Stato stesso, ma il tracciato di tali frontiere talvolta contraddice una situazione di fatto storica o culturale.

Dopo la seconda Guerra mondiale il principio dell’integrità territoriale fu fissato nell’art. 2 della Carta delle Nazioni unite:

I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni unite.

Il principio fu poi ripreso anche nei punti III e IV dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki» – 1975).

Prima di parlare delle possibilità esistenti per affrontare queste situazioni di conflitto, il prossimo articolo sarà dedicato alla questione del diritto costituzionale interno degli Stati in rapporto al loro ordinamento territoriale. | >Originale in lingua tedesca (traduzione italiana dell’autore).

| ©2014 >Luca Lovisolo

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