Permesso di costruire: come evitare la decadenza?

Creato il 17 giugno 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

L’accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, necessario a evitarne la decadenza, si configura come una questione di fatto, da valutarsi caso per caso con specifico riferimento al complesso delle circostanze concrete. Ad affermarlo è un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa culminato poche settimane fa nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2093.

La sentenza ha preso in considerazione il caso di un soggetto titolare di permesso di costruire il quale dopo l’ottenimento del titolo per la costruzione di un annesso agricolo e la realizzazione di sistemazioni esterne su un terreno di sua proprietà, aveva effettuato attività di picchettamento dell’area al fine di determinare l’esatta posizione del capannone da costruire. Successivamente a causa del rinvenimento di uno strato di pietra e complice un’alluvione, il soggetto non riusciva a realizzare l’intervento previsto.

L’Amministrazione comunale sanciva conseguentemente la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del titolo. La motivazione di tale dichiarazione? I lavori avviati si configuravano come insufficienti a concretizzare un sufficiente intento costruttivo.

La sentenza si pone certamente come manifestazione palese dei principi affiorati anche a livello giurisprudenziale in materia di efficacia temporale del permesso di costruire: l’avvio delle opere ai fini dell’efficacia del titolo, infatti, deve essere reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto di edificare, e non solo apparente o fittizio, magari volto al solo scopo di evitare la temuta perdita di efficacia del titolo.

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Afferma esplicitamente il supremo tribunale amministrativo nella sentenza sopracitata: “L’effettivo inizio dei lavori nell’anno corrisponde a un interesse pubblico, relativo all’esercizio dei poteri programmatori spettanti all’Amministrazione comunale. Per tale ragione, la giurisprudenza è orientata a valutare i dati di fatto con rigore e a ritenere irrilevanti, ad esempio, la ripulitura del sito, l’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, lo sbancamento del terreno”.

Il Consiglio di Stato dà quindi ragione all’Amministrazione comunale che aveva correttamente sancito la decadenza del permesso di costruire: il solo picchettamento dell’area, secondo i giudici, è del tutto marginale e preparatorio e non si concretizza come idoneo allo scopo.

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